di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 11068 del 20 Maggio 2014. 

Si è spesso discusso della problematica relativa all'ammissibilità del cosiddetto "quesito multiplo o cumulativo" all'interno  dello stesso motivo di impugnazione per denunciare vizi  diversi della sentenza.

 già in una precedente occasione la suprema corte (sentenza n.9470 del 2008)  si era espressa nel senso di ritenere inammissibile il motivo di ricorso che contenga contestualmente censure per violazione di legge e per vizi di motivazione.

Quella volta la corte aveva richiamato l'attenzione sulla regola di chiarezza imposta dall'articolo 366 bis del codice di procedura civile.

Insomma cari colleghi attenzione a non creare confusione. I motivi non vanno "mescolati".

E la corte lo ha ricordato di nuovo con questa sentenza del 20 maggio: non è possibile, pena l'inammissibilità, la proposizione in Cassazione del c.d. "quesito multiplo".

Secondo la Cassazione non può essere richiesto alla Suprema Corte di effettuare attività interpretativa dello stesso quesito proposto dal ricorrente, la cui formulazione non univoca imponga al giudice di sostituirsi allo stesso soggetto nel procedere ad analisi separata della domanda. 

Nel caso esaminato dalla Core il ricorrente aveva proposto in un'unica domanda una pluralità di quesiti che avrebbero invece necessitato di trattazione separata.

Come si legge nella sentenza deve "ritenersi inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della suprema Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di legittimità di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate". 

Vai al testo della sentenza 11068/2014

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