Luana Tagliolini - 

L'amministratore di condominio "raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato" (Cass. SS. UU. n. 9148/08). Se l'amministratore è un mandatario sarà responsabile contrattualmente verso i condomini per tutti quegli inadempimenti connessi al mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi contrattuali.

In tali circostanze sarà tenuto a risarcire il danno al condominio nella misura dimostrata nel corso del giudizio secondo le ordinarie regole previste in materia di responsabilità contrattuale.


In linea generale, il danneggiato-creditore, nel caso di responsabilità contrattuale dell'amministratore, potrà tutelarsi ad es. mediante l'azione revocatoria, che fonda la propria ratio sulla possibilità per il creditore di agire al fine di evitare un pregiudizio alle proprie pretese (art. 2901 e ss. del codice civile).

L'azione revocatoria può essere azionata anche se il credito è sottoposto a condizione o non è ancora certo (ad esempio perché non v'è ancora una sentenza definitiva) purché sia possibile dimostrare l'intento del debitore di sottrarre un bene utile a soddisfare le ragioni creditizie.


Tale principio è stato di recente applicato ad un caso risolto dalla suprema Corte di Cassazione (sent. n. 9855/2014) riguardante due condomini che agivano con domanda revocatoria ex art. 2901 ss c.c contro il loro ex amministratore condominiale (nonché condomino) che, nelle more di un giudizio di responsabilità promosso dal condominio nei suoi confronti, aveva venduto un proprio immobile, al figlio, sottraendolo così a garanzia del proprio credito.

L'azione di responsabilità, da parte del condominio nei confronti dell'ex amministratore, era stata attivata a seguito del  pagamento di un ingente somma, che lo stesso condominio era stato condannato, dal tribunale, a pagare ad un condomino, per i danni da infiltrazioni di liquami che quest'ultimo aveva subito, a causa della cattiva manutenzione e dell'omesso controllo sul regolare deflusso delle acque nere nella condotta condominiale.

Trattandosi di "adempimenti" dell'amministratore, il condominio agì per il recupero delle somme, versate a titolo di risarcimento del danno, nei confronti del condomino, con un'azione di responsabilità, chiedendo, però, anche la revocatoria della vendita, che nel frattempo l'ex amministratore, aveva fatto di un immobile di sua proprietà.

Si opponeva l'ex amministratore deducendo che il credito del condominio non era certo, non essendo stata definita ancora la causa di responsabilità.


Giunto il ricorso in Cassazione, la Corte ha, invece, sostenuto che l'azione revocatoria può essere azionata anche se il credito è sottoposto a condizione o non è ancora certo (ad esempio perché non v'è ancora una sentenza definitiva) e sia possibile dimostrare l'intento del debitore di sottrarre un bene utile a soddisfare le ragioni creditizie (sent. n. 9855 del 2014).

Ha ritenuto fondato il ricorso sottopostole in quanto, pur se l'accertamento della responsabilità professionale dell'amministratore condominiale fosse ancora in corso in altro giudizio i ricorrenti erano comunque da ritenersi titolari di un credito eventuale (fondato sulle sentenze di merito di condanna dell'amministratore), "che li legittima a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio delle loro ragioni (Cass. civ. S.U. 18 maggio 2004 n. 9440; Cass. civ. Sez. 3, 10 marzo 2006 n. 5246, Idem, 14 maggio 2013 n. 11573); fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. 1, 12 luglio 2013 n. 17257)" (Cass. 7 maggio 2014 n. 9855).


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