Guida alla possibilità di esercitare l'azione civile da parte del sostituto processuale e alla costituzione di parte civile

La questione relativa alla legittimazione attiva all'esercizio dell'azione civile, tesa al risarcimento del danno, nel processo penale (ovvero, la costituzione di parte civile) è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza in ordine alla titolarità di esercitare detta azione risarcitoria da parte di sostituti del procuratore speciale, nominato dalla persona offesa ai sensi dell'art. 122 c.p.p.

Si tratta, invero, di una problematica piuttosto delicata poiché la facoltà del procuratore speciale di avvalersi di eventuali sostituti, nelle costituzioni di parte civile in sede penale, ove considerata inammissibile, ha la conseguenza di privare il medesimo del potere di costituirsi per ottenere il risarcimento del danno in nome della persona offesa, incidendo perciò negativamente sulla concreta possibilità della stessa di esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24.

La legittimazione attiva

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È principio indiscusso che la legittimazione attiva per esercitare l'azione civile nel processo penale, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al reato, sussiste, ex art. 74 c.p.p., in capo alla persona offesa
(ovvero ai suoi successori universali) che può esercitarla direttamente, comparendo all'udienza in cui va effettuata la costituzione di parte civile, oppure a mezzo di procuratore speciale abilitato a costituirsi, in nome e per conto della stessa, con le modalità prescritte dagli artt. 76, 78 e 122 del codice di rito.
Da ciò consegue che la titolarità della legittimazione attiva a costituirsi parte civile
non compete agli eventuali sostituti del procuratore speciale. Per parte della dottrina, è la stessa ratio, sottesa all'istituto della procura speciale ex art. 122 c.p.p., a costituire un limite alla possibilità di delega dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti con detta procura, nel senso di escludere totalmente tale facoltà o di condizionarne l'esercizio. Volendo qualificare, infatti, l'istituto della procura speciale come negozio unilaterale recettizio fondato sull'intuitus personae (ossia sul fatto che la persona offesa, in ragione della fiducia nutrita nei riguardi del procuratore speciale decida di conferirgli il potere di compiere atti sostanziali che producono effetti direttamente nella sua sfera giuridica), una "subdelega", salvo che non sia preventivamente e specificamente indicato il nominativo degli eventuali sostituti, sarebbe ipotesi non ricadente nella stessa configurazione strutturale e ontologica dell'istituto.

Delegabilità dei poteri processuali e sostanziali

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La mancanza di legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale da parte del sostituto processuale del procuratore speciale è principio pacifico e consolidato in giurisprudenza, poiché l'eventuale sostituto, in assenza di apposita procura, è considerato "vicario del difensore ma non del procuratore speciale" in virtù dell'assunto che sono delegabili le attività defensionali e non anche i poteri di natura sostanziale.
Sul punto la giurisprudenza è concorde, infatti, nel ritenere che al sostituto del difensore competa "l'esercizio dei poteri rientranti nell'ambito del mandato alle liti e non spetta l'esercizio di quei poteri di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale".


Ne deriva che all'udienza, la manifestazione della volontà va resa dalla parte personalmente o dal procuratore speciale, mentre al sostituto del difensore della persona offesa, sebbene lo stesso depositi un atto a firma del procuratore, "non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti" (Cass. n. 22601/2005; n. 2848/2011), poichè "la sostituzione opera per le attività defensionali e non per quelle di procuratore speciale incaricato di costituirsi parte civile all'udienza" (Cass. n. 2848/2012).

La "sanatoria"

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Il difetto di validità della costituzione di parte civile, laddove fatta in udienza da parte di un sostituto processuale, privo di legittimazione, e non già dal procuratore speciale regolarmente incaricato, può essere sanato, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza, dalla presenza all'udienza stessa della persona offesa, poiché in tal caso la costituzione di parte civile deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto (Cass. n. 13699/2006; Cass. n. 19548/2010).
Analogamente, la giurisprudenza ha considerato sanabile la costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale, quando la procura speciale, conferita dalla persona offesa ex art. 122 c.p.p., preveda espressamente la facoltà per il procuratore di avvalersi di sostituti, ancorché non individuati, anche in funzione dell'esperimento dell'azione civile nel processo penale, tesa ad ottenere il risarcimento del danno patito dalla persona offesa (Cass. n. 11954/2005).

La costituzione fuori udienza

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È da ritenersi, altresì, pacifico, secondo l'univoca interpretazione delle formalità previste dall'art. 78 c.p.p., che, ove la dichiarazione di costituzione di parte civile da parte del procuratore speciale, anziché essere depositata in cancelleria o presentata in udienza, venga regolarmente notificata alle parti, il sostituto processuale è legittimato a partecipare in luogo del procuratore speciale all'udienza.
In tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 78, 2° comma, c.p.p., le formalità della costituzione si intendono come già avvenute, poiché la stessa presentata "fuori udienza" e regolarmente notificata alle altre parti "produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione".

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