Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com


Facebook off-limits per i detenuti ai domiciliari. Chi si trova sottoposto al regime detentivo degli arresti domiciliari deve rispettare il divieto di comunicare con terzi; quindi, e' vietato anche chattare nella messaggeria Facebook  perché considerata comunicazione con terzi.

Prima di entrare nel merito della questione e' opportuno fare una breve premessa su quella che è la misura degli arresti domiciliari (art.284 cod.proc.pen.)

Gli arresti domiciliari prevedono, secondo un provvedimento specifico del Giudice che si occupa del processo, che il condannato possa scontare la pena presso la propria abitazione di residenza o presso un istituto di assistenza fisica o psichica (se il condannato ha bisogno di cure specifiche).

 Il giudice quando dispone il provvedimento degli arresti domiciliari prescrive all'indagato (persona nei confronti della quale vengono svolte indagini preliminari) o all' imputato (persona nei confronti della quale è esercitata l'azione penale) di  non allontanarsi :

1. dalla propria abitazione ;

2. da altro luogo di privata dimora ;

3. da un luogo pubblico di cura o di assistenza 

Il giudice, inoltre, prescrive dei limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 

Se la persona che si trova agli arresti domiciliari non può provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita oppure versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

In qualsiasi momento chi si trova agli arresti domiciliari può subire i controlli degli organi di polizia per verificare l'osservanza, da parte dello stesso, delle prescrizioni imposte.

Quindi, chi si trova agli arresti domiciliari non può comunicare con l'esterno tranne che con le persone della famiglia, con il proprio difensore o con persone che siano state autorizzate ad entrare in contatto.

Dunque, anche messaggiare via chat, sul social network di Facebook,rientra nel generico "divieto di comunicare"; e' quello che ha ribadito qualche tempo fa la Cassazione, con la sent. n.4064/2012.

Il caso aveva riguardato un detenuto, agli arresti domiciliari, che chattava via Facebook con un suo coimputato; l'uomo aveva cercato di difendersi sostenendo che non aveva compreso che il divieto riguardasse anche le comunicazioni a distanza.

In buona sostanza, questo sta a significare che : nel generico "divieto di comunicare" non rientra solo il divieto di parlare con altre persone, ma il termine comunicazione va inteso in senso più ampio.

Per comunicazione si intende anche quella che avviene con altri strumenti come ad esempio i famosi " pizzini", via sms, via telefonica e anche con i mezzi informatici quali appunto Facebook.

E' bene però precisare che il divieto di usare Internet non è inteso in modo assoluto, cioè chi si trova agli arresti domiciliari può ad esempio usare il Web solo per una funzione conoscitiva o di ricerca, non può invece utilizzare il Web per entrare in contatto con altre persone.

Ne consegue che, chi contravviene alle prescrizioni previste per gli arresti domiciliari si vedrà revocare la misura e dovrà scontare la pena non più in casa ma in carcere.

In definitiva,  chi si trova ristretto agli arresti domiciliari oltre a non potersi allontanare da casa, salvo che sia stato autorizzato, non può neppure entrare in contatto con terze persone. La comunicazione può avvenire solo con persone della famiglia, con il proprio difensore o con persone che siano state autorizzate.

Dunque, se la persona che si trova agli arresti domiciliari comunica con un' altra persona sulla chat di Facebook contravviene al divieto di comunicazione con terze persone; quindi, la misura degli arresti domiciliari viene revocata e verrà disposta la detenzione in carcere.

               

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