Cos'è il danno da stress lavoro-correlato e come può essere risarcito
Il concetto di stress lavoro-correlato è un'acquisizione abbastanza recente per il nostro legislatore.

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Il rapporto di lavoro

Sebbene, infatti, la Giustizia del Lavoro abbia cominciato ad occuparsene già dai primi anni 2000, è però solo del 2008 la norma (contenuta nell'art. 28 del D.lgs. 81/08), che impone al datore di lavoro l'obbligo della valutazione dei rischi riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress da lavoro.


Cos'è il danno da stress lavoro-correlato

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A questa condizione, che è definita dalla corrente Giurisprudenza italiana come "danno esistenziale costituito dalla somma di impedimenti subiti in relazione al libero svolgimento delle attività che contribuiscono alla realizzazione individuale", afferisce una congerie di fattispecie giuridiche diverse aventi rilevanza sia civile che penale.

Ad esempio, danno luogo a risarcibilità del danno da stress lavoro-correlato le condotte di molestie sessuali e stalking, ma anche: le ipotesi di licenziamento illegittimo e senza giusta causa, la violazione da parte del datore di lavoro delle regole di correttezza e buona fede, la violazione del diritto del dipendente ad ottenere il trasferimento e, su tutte, la categoria residuale (ma non ancora normativizzata) del c.d. mobbing.

Come riconoscerlo e chiedere il risarcimento

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Rimane tuttavia il problema del difficile riconoscimento di quella che è una vera e propria patologia ma che, diversamente da un danno fisico, può non produrre segni evidenti e inequivocabili. Complice la mancanza di disposizioni legislative che definiscano puntualmente la condizione di stress lavoro-dipendente ed il preciso tenore degli obblighi gravanti sui datori di lavoro in materia di valutazione di tale rischio e prevenzione dei danni relativi, si è determinata nel corso degli anni una Giurisprudenza di merito e di Cassazione piuttosto varia in questo ambito (cfr., ad esempio: Cass. Pen. sez. IV, n. 11062/2012; Cass. Civ. sez. lav. n. 4324/2012; Cass. Civ. sez. lav. n. 5437/2011), oscillante fra diritto al risarcimento e non responsabilità del datore di lavoro soprattutto in dipendenza della natura della attività svolta.

La giurisprudenza

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Ecco alcune massime della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da stress lavoro correlato:

Il datore di lavoro è responsabile per l'infortunio del proprio dipendente, addetto alle pulizie, che sia caduto da una scala mentre era intento a pulire dei vetri.
Nella fattispecie non è stata predisposta un'apposita valutazione del rischio di caduta dall'alto dovuta a posture incongrue e a stress da lavoro ripetitivo.
La caduta nel caso esaminato dalla Corte era dovuto all'eccessiva stanchezza del lavoratore.
Cassazione penale n. 11062 del 14/12/2012

Non ha diritto al risarcimento del danno chi ha svolto attività lavorativa in ambiente insalubre e in condizioni stressanti tenuto conto della mole di lavoro affidata perché il fatto che lavoro generi stress è dato riscontrabile in moltissime realtà lavorative, anche in ragione degli organici ridotti ed in presenza di ambienti di lavoro a volte non confortevoli.
Cassazione civile sezione lavoro n. 4324 del 19/03/2012

In materia di responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali va applicata la definizione legislativa del danno biologico inteso come "lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale". Per questo la liquidazione equitativa di tale danno presuppone un accertamento medico legale della lesione subita dal lavoratore.
Nella fattispecie la cassazione ha annullato la sentenza di merito relativa al danno subito da un lavoratore che era stato sottoposto ad usura da stress psicofisico per il numero rilevante continuativo di ore di lavoro straordinario. I giudici di merito avevano liquidato il danno biologico in via equitativa nella misura del 15% delle retribuzioni percepite senza aver fatto ricorso però a una consulenza medico-legale.
Cassazione civile sezione lavoro n. 5437 dell'08/03/2011


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