di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 25024 del 6 Novembre 2013. Nel stipulare un contratto le parti possono decidere che ogni controversia nascente dall'applicazione ed esecuzione dello stesso, invece di ricorrere al sistema di giustizia ordinario, sia decisa da un collegio arbitrale, all'uopo investito di determinati poteri. Caratteristica di tale clausola, che ex art. 808 c.p.c. prende il nome di clausola compromissoria, è la sua autonomia rispetto al contratto che la contiene, con la conseguenza che, nel caso il contratto si riveli successivamente invalido, così non sarebbe per la clausola, a patto che riguardi diritti nella disponibilità delle parti e dunque giudicabili dagli arbitri.

Nel caso di specie il ricorrente, dopo che in primo e secondo grado di giudizio il giudice del merito ha dichiarato la propria incompetenza stante l'operatività di clausola compromissoria

, lamenta errore dello stesso relativamente alla mancata di pronuncia di nullità dell'intero contratto, poiché mancante degli elementi di base, dunque anche della clausola compromissoria ivi contenuta. Vi sarebbe nullità della clausola per "trascinamento". La Suprema Corte al contrario ricorda che "in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio al contratto al quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto
cui accede, per cui ad essa
non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale: ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità".


Vai al testo della sentenza 25024/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: