Non è necessario che esistano già delle tabelle millesimali per poter far funzionare un condominio. È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n.12471/2012 spiegando che è pur sempre possibile una gestione condominiale con la conseguente ripartizione delle spese e con la valida costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni.

Come spiegano i giudici di piazza Cavour, per formare le tabelle millesimali, come pure per modificarle, non c'è bisogno della forma scritta "ad substantiam" e per questo l'esistenza di un criterio di ripartizione può anche essere desunto da fatti concludenti come il costante pagamento per più anni delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti, invece della formale approvazione.

Naturalmente resta la possibilità per il condomino "di impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprietà esclusiva".

Il caso preso in esame dalla suprema corte riguarda un condominio della capitale che era stato chiamato in giudizio dalla proprietaria di una delle unità immobiliari con la richiesta di dichiarare nulle le delibere assembleari con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo. Secondo la condomina la ripartizione delle spese "era stata effettuata applicando tabelle millesimali (ad esclusione di quella A, già modificata e revisionata) difformi dalla reale consistenza delle singole unità immobiliari".


Nella parte motiva della sentenza la corte ricorda che le tabelle millesimali "possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale
, posto che l'allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, potendo i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, purchè sia rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 c.c.) preesistente ed indipendente dalla formazione delle tabelle (in tal senso, v. Cass. 3 dicembre 1999 n. 13505)".

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