di Alba Mancini - Con la sentenza n. 17138/2012, la Corte di cassazione ha affermato che per i danni post operatori del paziente risponde il medico che ha omesso di fargli firmare il consenso e illustrato tutti i rischi possibili. Insomma, la terza sezione civile, accogliendo il ricorso di un giovane sul punto in cui denunciava il mancato esame della violazione dell'informativa e del consenso nel rapporto medico-paziente, ha ritenuto erroneo il giudizio della Corte d'appello di Trento che non ha motivato le ragioni dell'assorbimento della doglianza di violazione dei diritti fondamentali di libertà e autodeterminazione nel sottoporsi a interventi sul proprio corpo non essendo stato il paziente informato né della portata dell' intervento, né dei rischi e difficoltà, né del decorso della convalescenza e, attenendo alla sfera sessuale, il consenso doveva esser prestato per iscritto.

Si legge in sentenza

che «gli artt. 32 e 13 della Costituzione, 1218 e 1337 Cc e 33 della legge 833/78 tutelano il diritto del paziente a sottoporsi a una prestazione sanitaria pienamente e consapevolmente condivisa anche in relazione ai rischi e ai risultati conseguibili, secondo la diligenza qualificata del professionista (artt. 1223 e 1176 Cc) e che pertanto deve essere accertata in concreto la prestazione del consenso da parte del paziente quale limite alla discrezionalità
tecnica professionale del medico nella cura della salute del medesimo e manifestazione del diritto di questi all'autodeterminazione, in base alle prove offerte dal professionista di aver adempiuto al suo obbligo contrattuale».

Proprio per questo, il paziente ha il diritto di sapere, secondo la diligenza qualificata che il medico deve impiegare nell'esercizio della sua professione, i futuri disturbi o disagi fisiopsichici, onde poter decidere consapevolmente, nell'ambito della sua scelta di tempo e modo delle cure sanitarie, se sottoporsi ugualmente all'intervento.

Nel caso in particolare, non essendoci stato, la Suprema corte ha ritenuto legittimo il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione dei suoi diritti e non soltanto quello della salute.
Vai al testo della sentenza 17138/2012

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: