
Il caso era poi finito dinanzi al Tribunale di Arezzo che ha accolto la domanda risarcitoria facendo notare che il pregiudizio subito dagli attori non consiste tanto nel ritardo del decollo cagionato dal maltempo (calcolato in circa tre ore) quanto nel fatto che il volo, invece di giungere alla destinazione prevista di Sharm, era stato dirottato verso la capitale egiziana Il Cairo senza un plausibile motivo.
Il cambio di destinazione era stato determinato verosimilmente dal fatto che "l'equipaggio dell'aereo non sarebbe stato in grado di atterrare a Sharm e ripartire subito dopo per Roma, dal momento che avrebbe sforato la durata massima prevista dal D.M. sui tempi di volo".
In sostanza l'arrivo a Sharm c'è stato per il giorno successivo. Secondo il Tribunale il mancato o inesatto adempimento del contratto è stato determinato non da impossibilità della prestazione ma da una discutibile scelta della compagnia aerea, non organizzata a far fronte al ritardo".
Per questo i due turisti hanno diritto non solo al pregiudizio economico sofferto per la perdita di un giorno di vacanza ma anche a quello di natura non patrimoniale riconducibile alle condizioni di disagio ed afflizione subiti (cd. emotional distress).
Ma cosa accade in altri casi in cui il maltempo rovina le programmate vacanze?
Il turista deve sapere che i tour operator e le agenzie di viaggio solitamente si ritengono esenti da qualsiasi responsabilità (visto che il mancato godimento del viaggio è dovuto a danni non dipendenti dal loro intervento e causati da calamità naturali).
Da qualche anno in Francia è stata introdotta una polizza assicurativa che consente di ottenere un indennizzo nel caso in cui non c'è il sole per almeno tre giorni a settimana.
In Italia forse il problema è avvertito meno ma non mancano prese di posizione come quella dell'Aduc secondo cui in caso di maltempo che rovina le vacanze i danni non dovrebbe subirli solo il consumatore. Principi di riferimento universali - spiega Aduc - dovrebbero far ritenere che a chiunque sia coinvolto nel consumo e nella realizzazione del viaggio spetti almeno un parziale indennizzo. In altre parole, se il consumatore non ha diritto a un rimborso totale, neppure si può pretendere che debba pagare per intero una vacanza di cui non ha potuto godere.
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