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entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per lattuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dellaggio, basate sui seguenti princìpi: a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro; b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dellammontare complessivo delle poste di gioco; c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali; d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio; e) possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1. 5. Per garantire leffettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile. 6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, ... |
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