3. Alle
minori entrate derivanti dallattuazione del presente articolo, valutate in 42
milioni di
euro a decorrere dallanno 2006, si
provvede ai sensi dellarticolo 12.
Art. 11-undecies. - (Sviluppo delle
infrastrutture aeroportuali). 1. La programmazione degli
interventi infrastrutturali per il settore
dellaviazione civile, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, soddisfa,
in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli
aeroporti dinteresse nazionale e, in
particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di
Milano Malpensa.
2. I
piani dintervento infrastrutturale dellEnte nazionale per laviazione civile (ENAC)
e
dellEnte nazionale per lassistenza al
volo (ENAV) Spa sono redatti in coerenza con le linee
dindirizzo contenute nella programmazione
di cui al comma 1, consultate le associazioni
rappresentative dei vettori aerei e dei
gestori aeroportuali.
Art. 11-duodecies. - (Sicurezza
aeroportuale). 1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dellinterno, emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
previa istruttoria effettuata dallENAC, sono definite le
attività necessarie a garantire la
sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo
svolgimento delle quali è affidato ai
gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse
competenze e responsabilità agli stessi
assegnate.
2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della
imputazione
delle attività definite con il decreto di
cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori
aeroportuali e vettori, dei corrispettivi
stabiliti in base allarticolo 5, comma 3, del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con
...