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stipulati tra lEnte nazionale per laviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e lobiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto: a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta lindividuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; d) delleffettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nellambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate."; b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. È soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. 10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali ... |
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