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precedente, comunicando i risultati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero delleconomia e delle finanze, anche ai
fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai
sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i- medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alladozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»; il comma 2 è soppresso. Dopo larticolo 11, sono inseriti i seguenti: «Art. 11- bis. - (Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale). 1. È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per lanno 2005 per la concessione di ulterioricontributi statali al finanziamento degli interventi di cui allarticolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Allerogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dellarticolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto ... |
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