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23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto»; nel quinto periodo, le parole: «anche il ricorso alliscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «il ricorso alliscrizione a ruolo, ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni»; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Agli enti non commerciali di cui allarticolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica larticolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto dimposta, prevista dal citato comma 255 dellarticolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per lanno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro. 3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per lanno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti». Dopo larticolo 8, è inserito il seguente: «Art. 8-bis. - (Incremento dei livelli ... |
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