La quietanza di pagamento (detta anche liberatoria) è una dichiarazione rilasciata dal creditore che attesta la ricevuta di pagamento per un servizio o prodotto.
- In cosa consiste la quietanza di pagamento
- La contestazione di veridicità
- Forma e contenuto della quietanza di pagamento
- La Cassazione sulla quietanza di pagamento
- Cassazione n. 5945/2023
- Cassazione n. 19283/2022
- Cassazione n. 7586/2021
- Cassazione n. 38975/2021
- Cassazione n. 22245/2021
- Cassazione n. 10846/2019
- Cassazione n. 6240/2019
- Cassazione 1572/2019
- Cassazione n. 31173/2018
- Cassazione n. 15591/2018
- Fac-simile di una dichiarazione di quietanza
In cosa consiste la quietanza di pagamento
Per giurisprudenza costante si può ritenere che con il termine "quietanza" si fa specifico riferimento ad una dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore (che può essere eventualmente contestata per difetto di veridicità) che ha la funzione di prova documentale precostituita. L'obbligo di rilascio alla quietanza in capo al creditore sorge per effetto di un'autonoma richiesta da parte del debitore, al momento del pagamento.
La dottrina ha evidenziato come la quietanza non rappresenti un negozio, potendosi ritenere pacificamente che la stessa integri una certificazione del fatto dell'avvenuto pagamento (M. Bianca, Diritto Civile, l'Obbligazione, Volume IV, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 320). Non trattandosi di negozio si può ammettere ragionevolmente che la stessa non può essere sottoposta a termine e condizione.
Secondo l'indirizzo ermeneutico prevalente la quietanza assume, quindi, valenza di atto unilaterale recettizio sostanzialmente assimilabile alla confessione stragiudiziale. La suddetta prova è disciplinata dall'articolo 2735 c.c., il quale dispone: "La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento , è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge".
Tale ricostruzione è stata, in parte, disattesa dalle SS.UU. (Cass. n. 19888 del 2014), che ritengono che la quietanza si discosti dalla confessione, in quanto si tratterebbe di un atto dovuto, avente un contenuto tipico e predeterminato dall'oggetto del rapporto obbligatorio, che non lascia i margini di libertà e spontaneità tipici della confessione.
La contestazione di veridicità
Torniamo ora alle nostre osservazioni relativamente alla contestazione di veridicità.
Laddove l'adempimento sia parziale, non si estingue il diritto del creditore a ricevere la prestazione, ma sarà suo specifico onere contestare che la quietanza di pagamento, eventualmente rilasciata, non corrisponda al vero.
Si parla invece genericamente di simulazione di quietanza in dottrina (o quietanza apparente) per riferirsi a quelle ipotesi di quietanza rilasciata per prestazioni che in realtà non sono state eseguite (M. Bianca, Diritto Civile, l'Obbligazione, Op. Cit. pp. 321 e ss.).
Ulteriore elemento che può determinare la dichiarazione di inefficacia della quietanza è la violenza: laddove si configuri detta specifica ipotesi il creditore dovrà agire in giudizio ma non per pretenderne l'annullabilità (si rammenti che non parliamo di un negozio) quanto piuttosto di ottenerne una dichiarazione di inefficacia.
Forma e contenuto della quietanza di pagamento
La quietanza deve essere rilasciata dal creditore se il debitore ne faccia richiesta e non può quindi esimersi in detta specifica ipotesi.
La quietanza, stante la sua efficacia probatoria dichiarativa, deve avere forma scritta. Può assumere la forma di atto pubblico o di dichiarazione ricevuta da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato a conferirle pubblica fede ex art. 2699 c.c.
Alcuni autori ritengono non necessaria (seppur opportuna) la firma del creditore, trattandosi di dichiarazione e non di negozio.
Per quanto concerne il contenuto, nella prima parte il creditore che riceve dal debitore il pagamento della somma di denaro a fronte, ad esempio, della vendita di un elemento di arredo per un ufficio, prima di tutto deve indicare i propri dati personali, ovvero nome, cognome e la titolarità dell'attività di vendita di arredi da ufficio. Poi deve dichiarare di ricevere dal debitore, di cui deve indicare nome e cognome (a scopo identificativo), la somma che si riferisce ad esempio alla fattura n. …. del …… relativa all'acquisto, supponiamo, di una scrivania.
Nella seconda parte, ed è questa che interessa maggiormente il debitore, il creditore deve dichiarare che la somma ricevuta si riferisce all'acquisto della scrivania da ufficio, modello ...che lo stesso riceve a totale soddisfazione del credito risultante dal documento …. e che quindi non ha più nulla a che pretendere dal debitore Sig. …in quanto la sua prestazione deve intendersi interamente adempiuta.
Attenzione quindi, la semplice apposizione sul documento contabile che attesta ad esempio l'acquisto di una scrivania, come nell'esempio sopra riportato, non è sufficiente e liberare il debitore dall'obbligo di pagamento. E' necessario che il creditore utilizzi la dicitura specifica "per quietanza" seguita dalla sua firma.
Le spese della dichiarazione sono a carico della parte acquirente.
La Cassazione sulla quietanza di pagamento
Esaminiamo ora le posizioni più recenti della giurisprudenza della Cassazione sulla quietanza di pagamento:
Cassazione n. 5945/2023
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Cassazione n. 19283/2022
La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).
Cassazione n. 7586/2021
L'idoneità di una quietanza di pagamento senza data a costituire prova sufficiente dell'estinzione del debito costituisce, in modo evidente, una valutazione che spetta al giudice di merito, a condizione che egli supporti la sua valutazione con elementi logici e ragionevoli.
Cassazione n. 38975/2021
Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché la quietanza stessa non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento
Cassazione n. 22245/2021
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale
Cassazione n. 10846/2019
Nei contratti aventi per oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto 'ad substantiam', non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti allo scopo specifico di esprimere tale volontà. Per cui, non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale fornisce la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza.
Cassazione n. 6240/2019
Il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. si riferisce al contratto e non a un atto unilaterale, come la quietanza, mentre il divieto contenuto nell'art. 2726 c.c., riferito al pagamento, riguarda i patti aggiunti, contrari o posteriori, intesi a negare, in tutto o in parte, il debito estinto con il pagamento, ma non impedisce la prova di ulteriori debiti.
Cassazione 1572/2019
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, indipendentemente dal 'nomen' che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, che consegue soltanto alla riscossione della somma portata dal titolo.
Cassazione n. 31173/2018
Non è prova del pagamento del TFR la dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD proveniente dal datore e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore.
Cassazione n. 15591/2018
Nei confronti del curatore del fallimento la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ex art. 2735 c.c., ma solo il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.
Fac-simile di una dichiarazione di quietanza
Il sottoscritto Sig.________________, nato il_____________, in_____________, residente in______, via________, n.__, codice fiscale ____________
DICHIARA
Di aver ricevuto dal Sig.___________, nato il ____________, in _____________, residente in__________, via _____________, n. ___, codice fiscale ___________, la somma di € ________, ricevuta in (indicare se il pagamento è avvenuto in contanti o a mezzo assegno bancario ecc.) e di non avere null'altro a che pretendere dallo stesso. Pertanto, a tal specifico riguardo, rilascia piena ed ampia quietanza.
Luogo__________
Data____________
Il creditore____________
Il debitore _____________
