Trasmissione, rappresentazione, accrescimento e sostituzione testamentaria sono degli istituti fondamentali del diritto successorio che regolano situazioni in parte analoghe ma da tenere ben distinte. Tali fenomeni, in particolare, ricorrono quando il primo chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità.
- Trasmissione dell'eredità
- Rappresentazione
- Accrescimento
- Come opera l'accrescimento
- Accrescimento tra collegatari
- Accrescimento nel caso di usufrutto congiunto
- Gli effetti
- Sostituzione testamentaria
- Sostituzione ordinaria
- Sostituzione fedecommissaria
- Rapporti tra sostituzione, rappresentazione e accrescimento
- Sostituzione e rappresentazione
- Sostituzione e accrescimento
Trasmissione dell'eredità
La trasmissione dell'eredità è l'istituto in forza del quale, a seguito della morte del chiamato avvenuta prima che questi abbia accettato l'eredità, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi. Tecnicamente si tratta di una successione della delazione.
La delazione resta una anche se gli eredi del trasmittente sono più di uno e, nel caso di disaccordo tra eredi per l'accettazione o meno dell'eredità, chi accetta acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari.
Tecnicamente, l'originario de cuius è denominato "trasmittente" mentre il soggetto che muore prima di aver accettato l'eredità del trasmittente è denominato "trasmissario".
E' opportuno notare che, nel caso in cui gli eredi del trasmissario accettassero l'eredità del trasmittente, essi starebbero accettando tacitamente anche l'eredità del proprio trasmissario, in quanto esercitano un diritto (l'accettazione dell'eredità del trasmittente) compreso nel patrimonio del trasmissario.
Rappresentazione
La rappresentazione opera allorquando i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del proprio ascendente qualora questi non possa o non voglia accettare l'eredità.
Mentre per la successione legittima l'istituto si afferma automaticamente, per la successione testamentaria si applica in via subordinata rispetto al meccanismo della sostituzione testamentaria. In particolare, è necessario che il testatore non abbia già individuato un nuovo chiamato nell'eventualità in cui la prima chiamata non vada a buon fine.
In ogni caso la rappresentanza dà luogo ad una delazione diretta; ciò significa che il rappresentante succede direttamente al de cuius. Le vicende successorie (quali indegnità, incapacità ecc.) rilevano, pertanto, solo rispetto alla relazione tra il de cuius e il rappresentante e non in merito al rapporto tra il primo chiamato e il rappresentante. L'art. 468, comma 2 c.c., statuisce, infatti, che il rappresentante può succedere anche se abbia rinunciato all'eredità della persona al posto della quale subentra o sia incapace di succedere a quest'ultima.
Accrescimento
L'accrescimento è previsto e regolamentato all'interno del codice civile, più precisamente dagli articoli 674 e seguenti. Nel dettaglio, trova disciplina all'art. 674 c.c. quando ha luogo tra coeredi e all'art. 675 c.c. quando riguarda un legato.
Questo fenomeno giuridico prevede che, quando in caso di chiamata congiunta uno dei chiamati non voglia o non abbia facoltà di accettare la sua parte di eredità, accresce quella degli altri.
Sebbene previsto principalmente per le successioni testamentarie è possibile riscontrarlo anche nelle successioni legittime. In questo modo: accrescendo le quote degli eredi restanti si vuole salvaguardare la volontà della persona defunta e lo spirito di una successione di tipo legittimo.
Nei casi riguardanti l'accrescimento è bene precisare che esso opera automaticamente e di diritto senza che vi sia bisogno di andare a ricercare la volontà legittima del defunto.
Come opera l'accrescimento
Com'è già stato visto qualora il testatore abbia lasciato ai propri eredi il suo patrimonio e uno di essi non potesse o volesse reclamare il suo diritto la sua quota testamentaria verrà divisa tra gli aventi diritto. È bene specificare che per potervi essere un accrescimento non devono sussistere condizioni diverse ovvero non vi debbono essere condizioni che prevedano un atto di:
sostituzione
rappresentanza
Nel momento stesso in cui un chiamato non vuole e si vede costretto a declinare l'accettazione della propria parte del patrimonio vi sarà uno specifico iter da seguire e in mancanza di rappresentazione o sostituzione si andrà ad applicare di diritto l'accrescimento.
Accrescimento tra collegatari
L'accrescimento può avvenire anche fra collegatari secondo quanto stabilito dall'articolo 675 e seguenti, in questo caso se più eredi hanno avuto accesso all'eredità di uno stesso oggetto diviso per quote uguali, il mancare di uno dei collegatari aumenterà, di fatto le quote degli altri. Anche in questo caso il diritto di rappresentazione prevale sull'accrescimento.
Accrescimento nel caso di usufrutto congiunto
L'accrescimento è possibile e si può verificare anche in caso di usufrutto congiunto, se gli eredi hanno diritto a un usufrutto tra più legatari in parti uguali e in seguito a una chiamata congiunta si applica, secondo l'articolo 678 e seguenti lo stesso diritto di accrescimento.
In questo specifico caso l'accrescimento si verifica anche dopo che uno o più legatari siano deceduti dopo aver posseduto il diritto di usufrutto. In tal caso è ovvio che in tutti i casi di accrescimento i coeredi o legatari a favore dei quali ciò si verifica subentrano anche negli obblighi a cui sarebbe stato sottoposto l'erede mancante; fatto salvi i casi un cui si tratti di obblighi a carattere strettamente personale.
Gli effetti
L'accrescimento è un istituto giuridico postulato e creato attorno al concetto di mantenere intatte le volontà del testatore senza che vi siano attenzioni esterne al testamento. In tutti i casi in cui non siano presenti sostituzioni o diritto di rappresentanza da mantenere intatte si applica quindi per diritto l'accrescimento delle quote del patrimonio agli eredi aventi diritto. Questo solo nel caso in cui uno o più eredi non possano o non vogliano accedere alla propria parte di eredità.
Che si parli di usufrutto legittimo, fra collegatari oppure di accrescimento di una quota del patrimonio ciò comporta non solo i benefici ma anche il subentro agli oneri. Gli effetti, infatti, riguarderanno sia le posizioni attive che quelle passive e i beneficiari dell'accrescimento saranno gravati dai maggiori oneri del diritto espanso.
Sostituzione testamentaria
La sostituzione testamentaria, invece, si ha quando il testatore, dopo aver istituito un certo soggetto erede o legatario, dispone che, al ricorrere di un determinato avvenimento (come la mancata accettazione), a tale soggetto ne subentri un altro.
La sostituzione può essere di due tipi: ordinaria e fedecommissaria.
Sostituzione ordinaria
Con la prima il testatore dispone che, nel caso in cui un chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, a questo si sostituisca un chiamato in subordine.
Nel caso in cui il testatore abbia disposto di uno solo dei due predetti casi, in forza di quanto stabilito dall'articolo 688 del codice civile si presume che egli si sia voluto riferire anche all'altro.
Ad esempio: Tizio istituisce erede Caio e dispone che, nel caso in cui Tizio non voglia accettare l'eredità, questa sia devoluta a Sempronio. Se Caio morisse prima di Tizio si rientrerebbe nel caso in cui Caio non possa accettare (e non "non voglia" come disposto dal testatore): cosa accade? Per la presunzione operata dal legislatore Sempronio diverrà, ugualmente, erede di Tizio.
Sostituzione fedecommissaria
Con la sostituzione fedecommissaria si dà la possibilità al genitore, agli ascendenti in linea retta e al coniuge di istituire erede un soggetto interdetto, con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte il patrimonio ereditario a favore del soggetto (indicato dal testatore) che ha avuto cura dell'interdetto medesimo.
In altre parole si tratta di un istituto in forza del quale se il primo istituito è un soggetto interdetto, l'eredità a lui devoluta, alla sua morte, si trasferirà al sostituito, ossia il soggetto che si è preso cura dell'interdetto.
In dottrina e giurisprudenza vi è stato un ampio dibattito sulla configurabilità o meno di una sostituzione fedecommissaria nel caso di attribuzione a un soggetto dell'usufrutto universale e, ad altro chiamato, della nuda proprietà dell'intera eredità. Oggi tuttavia sembra esserci abbastanza consenso sul fatto che, non trattandosi di una delazione successiva, tale fattispecie non integri un fedecommesso posto in essere al di fuori dell'ipotesi di tutela dell'interdetto espressamente prevista dal legislatore e quindi, in quanto tale, nulla.
Rapporti tra sostituzione, rappresentazione e accrescimento
Da ultimo, può risultare utile analizzare i rapporti della sostituzione ordinaria con gli istituti della rappresentazione e dell'accrescimento
Sostituzione e rappresentazione
Come visto, la rappresentazione è l'istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel grado del loro ascendente quando questi non può o non vuole accettare l'eredità. Così come accade con la sostituzione, si regolamenta un'ipotesi in cui il chiamato non può o non vuole accettare l'eredità.
Per evitare che i due istituti si confondano, il secondo comma dell'articolo 467 del codice civile dispone che la rappresentazione opera, nella successione testamentaria, quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare. Ossia, se il testatore non ha disposto una sostituzione ordinaria, opera la rappresentazione.
La norma incontra una limitazione concernente il legato di usufrutto ed i diritti personali.
E' bene sottolineare che l'operare della sostituzione non può pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari: l'ultimo comma dell'art. 536 c.c. enuncia che a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti.
Sostituzione e accrescimento
Abbiamo visto, poi, che l'accrescimento è l'istituto in forza del quale, nel caso in cui vi siano più chiamati istituiti in un medesimo testamento e nella medesima quota (o senza quote) e uno di essi non possa o non voglia accettare, la quota di questi accresce quella degli altri coeredi.
Anche in questo caso, è evidente il rischio di conflitto con la sostituzione, che tuttavia viene evitato dal legislatore al terzo comma dell'articolo 674 c.c., il quale dispone che l'accrescimento non ha luogo quando, dal testamento, risulta una diversa volontà del testatore, ossia risulta una sostituzione ordinaria. La sostituzione ordinaria prevale quindi sull'accrescimento.
