di Claudio Parietti —
L'indegnità può essere definita come una causa di rimozione dalla successione ope legis. In dottrina sono principalmente tre gli orientamenti che si distinguono in riferimento al suo fondamento.
- Che cos'è l'indegnità
- Gli orientamenti dottrinali
- La natura giuridica
- Casi di indegnità
- Azione diretta a far valere l'indegnità
- Effetti della sentenza di indegnità
- Il genitore indegno
- Riabilitazione dell'indegno
- Riabilitazione totale e parziale
- Indegnità e diseredazione
- Esclusione dalla successione del genitore decaduto dalla responsabilità
Che cos'è l'indegnità
L'indegnità a succedere, disciplinata dagli artt. 463 - 466, contenuti nel Il Capo III, Titolo I, Libro II del Codice Civile è un istituto in virtù del quale un soggetto, che ha tenuto un comportamento biasimevole nei confronti di un altro, nel momento in cui quest'ultimo muore e si apre la successione legittima o testamentaria, viene escluso dalla successione, perché appunto indegno di succedere al de cuius.
Per la collocazione dell'istituto all'interno del Codice civile, la dottrina ritiene che l'indegno abbia la capacità di succedere nell'eredità. Il problema è che non può conservare tale posizione, anche se la giurisprudenza sul punto è ancora controversa, come vedremo.
Gli orientamenti dottrinali
Salva qualche voce contraria, il suo fondamento non può ritrovarsi in una vera e propria sanzione penale ancorché accessoria stante il fatto che, salvo uno dei sette casi tassativi di indegnità previsti dall'art. 463 del codice civile (1), essa prescinde da una condanna penale (2).
Non si può nemmeno attribuire all'indegnità un fondamento soggettivo di natura privatistica ravvisabile nella presunta volontà del de cuius di escludere dalla propria successione colui che ha posto in essere un determinato comportamento poiché, come pacificamente sostenuto in dottrina ed in giurisprudenza, l'indegno è escluso sia dalla successione testamentaria che dalla successione legittima (la quale prescinde dalla volontà del de cuius).
Appare quindi preferibile, così come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante, attribuire a tale istituto un fondamento oggettivo di natura pubblicistica e, più specificamente, quello di una vera e propria sanzione civile derivante dal considerare socialmente ingiusto (3) che un soggetto riceva un vantaggio conseguentemente ad una propria condotta antigiuridica tenuta nei confronti proprio del soggetto a cui succede (ovvero dei suoi congiunti).
La natura giuridica
Appare oggi tuttora discussa la natura giuridica dell'indegnità. Principalmente si possono riassumere due diverse teorie.
A) Teoria dell'incapacità a succedere: diversi autori sostengono e supportano la tesi secondo la quale l'indegnità debba considerarsi un mero fatto che impedisce ipso iure la delazione ereditaria (4). Corollario di tale teoria è la considerazione che la sentenza che accerti l'indegnità abbia natura meramente dichiarativa e non costitutiva, essendo la mancata acquisizione del patrimonio ereditario un effetto automatico ab initio.
B) Teoria dell'esclusione dalla successione: la dottrina prevalente e la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (5), sostengono invece la tesi secondo la quale l'indegnità, più che essere una causa di incapacità relativa a succedere, sia una causa di esclusione ex post dalla successione. Gli argomenti a sostegno di tale tesi sono principalmente tre. Il primo lo si riscontra nella lettura della norma (l'art. 463 cod. civ. letteralmente parla di "esclusione"), il secondo lo si ricava dalla presenza di un capo apposito (il terzo) che si riferisce all'indegnità in netto contrasto con il codice civile del 1865 che regolava l'indegnità nell'art. 725 all'interno del capo sulle incapacità a succedere e per ultimo, ma non da ultimo, l'art. 230 della Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942 ove viene espressamente specificata la volontà del legislatore di seguire la tradizione romanistica dell'istituto riscoprendo il brocardo latino "Indignus potest capere sed non potest retinere" (6). Corollario di tale teoria è la considerazione che la sentenza che accerti l'indegnità abbia natura costitutiva e carattere retroattivo.
Casi di indegnità
L'articolo 463 del codice civile elenca i sette casi di indegnità i quali, stante la loro accertata tassatività, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
Essi sono raggruppabili in due diverse categorie: fatti che costituiscono attentato alla personalità fisica e morale del de cuius, quali:
- aver ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
- aver commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
- aver denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale.
fatti che costituiscono attentato alla libertà di testare, quali:
- aver indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
- aver soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
- aver formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
In relazione a queste ipotesi contemplate dall'art. 463 c.c. ai n. 5 e 6 la recente Cassazione n. 19045/2020 ha chiarito che il primo caso "prevede come causa di indegnità l'ipotesi di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata" mentre il secondo " regola il caso della formazione o dell'uso consapevole di un testamento falso: con la differenza che mentre nella prima ipotesi è richiesta la presenza di un atto destinato a regolare la successione che sia valido ed efficace per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, nella seconda, invece, la norma, facendo riferimento alla formazione o all'utilizzo di un testamento falso, prescinde completamente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore".
In aggiunta a questi, nel 2005 è stata introdotta una settima causa di indegnità (punto 3 bis) (7) la quale viene ricondotta da alcuni autori, ancorché non pacificamente, alla prima delle due categorie sopra enunciate.
Azione diretta a far valere l'indegnità
Coerentemente con la natura giuridica di esclusione dalla successione dell'indegnità officio iudicis, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che gli interessati a far valere l'indegnità di un soggetto debbano promuovere un'apposita azione per far annullare l'acquisto di quest'ultimo.
Preliminarmente occorre analizzare la natura giuridica dell'azione.
È discusso in dottrina ed in giurisprudenza se l'indegnità operi esclusivamente in favore di chi la domandi oppure se operi in favore di tutti i chiamati alla successione e quindi se debba aversi o meno litisconsorzio necessario fra di essi.
La tesi positiva è seguita principalmente dalla giurisprudenza di legittimità (8) sante il risultato a cui mira detta azione; essa, riguardando l'accertamento della qualità di erede, è una situazione giuridica unitaria che riguarda immancabilmente tutti gli eredi con la conseguenza che una sentenza relativa soltanto ad alcuni di essi sarebbe inutiliter data.
La tesi negativa è invece sostenuta dalla dottrina maggioritaria facendo leva sulla natura personale dell'azione.
Si ritiene preferibilmente, così come evidenziato anche dalla Cassazione (9), che la legittimazione spetti solo a coloro che abbiano un interesse di natura patrimoniale e non meramente morale o familiare poiché, trattandosi di un'esclusione successiva dalla successione, l'azione condurrà ad un passaggio dell'eredità agli altri eredi ovvero ai chiamati in subordine oppure, in caso di legato, a colui che ha il diritto di conseguirlo in luogo dell'indegno.
L'esclusione dalla successione, per ovvie ragioni, può essere pronunciata solo contro colui che abbia accettato l'eredità ovvero che non abbia rinunciato al legato.
Qualora la delazione permanga in capo all'indegno a causa della sua mancata accettazione ovvero mancata rinuncia all'eredità, gli interessati a promuovere l'azione potranno ricorrere all'actio interrogatoria ex art. 481 del codice civile per richiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il delato dichiari se accettare o rinunciare.
Con riferimento alla prescrizione dell'azione, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità ritengono coerentemente che l'azione si prescriva nel termine ordinario decennale con decorrenza dal giorno dell'apertura della successione ovvero dalla data di commissione del fatto a seconda che il fatto venga commesso prima o dopo la morte del de cuius.
Effetti della sentenza di indegnità
Ai sensi dell'art. 464 del codice civile, l'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione. L'indegno, infatti, viene considerato a tutti gli effetti possessore di mala fede con la precisazione però che che non deve restituire anche i frutti che avrebbe potuto percepire e che invece non ha percepito.
Gli atti di ordinaria amministrazione posti in essere dall'indegno antecedentemente alla sentenza costitutiva non vengono minimamente colpiti da quest'ultima mentre agli atti di straordinaria amministrazione, e precisamente agli atti dispositivi, non vi è ragione di escludere l'applicazione della disciplina prevista per il c.d."erede apparente".
Il genitore indegno
Un'ipotesi particolare di indegnità, che il nostro ordinamento prevede, è quella del genitore di cui all'art. 465 c.c. che così dispone: "Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori."
La norma mira ad evitare che il soggetto dichiarato indegno, aggiri l'ostacolo rappresentato dalla propria indegnità, amministrando o beneficiando indirettamente dell'eredità del de cuius in virtù degli effetti positivi dell'usufrutto.
Riabilitazione dell'indegno
L'art. 466, primo comma, del codice civile ammette la possibilità che la persona della cui successione si tratta abiliti colui che è incorso nell'indegnità per mezzo di atto pubblico o con testamento.
La riabilitazione può quindi avvenire solo qualora il fatto sia stato commesso anteriormente la morte del de cuius essendo richiesta un'espressa manifestazione di volontà di quest'ultimo in tal senso.
La riabilitazione, essendo una vera e propria dichiarazione di volontà, ha natura negoziale ed è un atto personalissimo (non ammette quindi rappresentanza e deve essere necessariamente rivolta ad un soggetto determinato). Tra le sue altre caratteristiche si riscontra inoltre la sua non recettizietà e la sua irrevocabilità.
Diverso dalla riabilitazione fin ad ora descritta è quanto previsto dal legislatore al secondo comma dell'art. 466 del codice civile in virtù del quale l'indegno, non espressamente abilitato dal testatore, viene da quest'ultimo comunque contemplato nel testamento mediante una o più attribuzioni fattegli a titolo di eredità o legato (10).
La peculiarità di tale fattispecie è che, purché emerga dal testamento la conoscenza del testatore della causa di indegnità, l'indegno viene ammesso a succedere esclusivamente nei limiti di quanto ad esso attribuito nel testamento.
Riabilitazione totale e parziale
Orbene, la riabilitazione - che può pervenire esclusivamente da parte del soggetto della cui successione si tratta può essere totale o parziale.
La prima ipotesi si verifica in forza di una dichiarazione espressa del de cuius contenuta in un atto ad hoc avente forma di atto pubblico o in un testamento.
La seconda si ha se l'indegno viene contemplato in un testamento in qualità di destinatario di una certa disposizione. In quest'ultimo caso tuttavia (art. 466 comma II c.c.) il successibile già dichiarato indegno è ammesso a succedere nei limiti della disposizione posta a suo favore. Costui non potrà ricevere niente come successore legittimo così come non potrà intraprendere l'azione di riduzione se quanto ricevuto risulti inferiore alla quota di riserva.
Indegnità e diseredazione
L'indegnità a succedere non deve essere confuso con la c.d. diseredazione, che si realizza quando, con una disposizione testamentaria il de cuius dichiara di non volere che alla propria successione partecipi un determinato soggetto, che in forza delle norme sulla successione legittima, ne avrebbe al contrario pieno titolo.
Pacifico che una siffatta disposizione non potrebbe in alcun modo ledere i diritti che la legge attribuisce ai successori necessari (in quanto previsti da disposizioni inderogabili).
Dall'altro però ci si domanda se il testatore ha il diritto di inserire nel proprio testamento una disposizione negativa (nel senso di esclusiva) nei confronti di un successibile ex lege, non legittimario.
La giurisprudenza ha rilevato che una disposizione testamentaria di questo tipo - purché non leda i diritti dei riservatari - non potrebbe ritenersi di per sé invalida e/o inefficace in quanto non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa.
Nella Cass., Civ. Sez., II, 25/05/2012, n. 8352, si argomenta infatti l'ammissibilità di una tale disposizione in quanto in linea con la natura personalissima dell'atto di ultima volontà diretto a regolare la distribuzione delle sostanze del testatore per il periodo successivo alla propria scomparsa.
Esclusione dalla successione del genitore decaduto dalla responsabilità
Il codice civile tuttavia, all'art. 448 bis c.c. prevede un'ipotesi tipica di diseredazione.
In questo caso infatti i figli e, in mancanza, i loro prossimi discendenti possono escludere dalla successione i genitori che siano decaduti dalla responsabilità genitoriale per ragioni diverse da quelle integranti i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c.
