Magistratura onoraria e riforma del 2025

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Definizione dei termini di composizione della magistratura onoraria con focus sulla riforma della magistratura onoraria del 2025.

Magistratura onoraria: la legge

A legittimare la magistratura onoraria è, innanzitutto, la Costituzione, che all'articolo 106, dopo aver sancito che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, stabilisce che "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli".

Attualmente, la magistratura onoraria è regolamentata dal decreto legislativo numero 116 del 13 luglio 2017. Secondo quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941), tale categoria fa parte dell'ordine giudiziario.

I magistrati onorari prima della riforma

Prima della riforma della magistratura operata dal decreto legislativo n. 116/2017, nel nostro ordinamento erano presenti le seguenti categorie di magistrati onorari:

  • giudice di pace;
  • giudice onorario di tribunale;
  • vice procuratore onorario;
  • esperto del tribunale per i minorenni;
  • esperto della sezione di corte d'appello per i minorenni;
  • giudice ausiliario di corte di appello;
  • esperto componente delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali ordinari in primo grado;
  • esperto componente dei tribunali regionali delle acque pubbliche;
  • esperto componente del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Le figure interne alla magistratura onoraria

Oggi, per effetto della riforma del 2017, le principali figure di magistrato onorario previste dal nostro ordinamento sono: il giudice onorario di pace (giudicante) e il vice procuratore onorario (requirente).

Il giudice onorario di pace

Partendo dal primo, lo stesso può svolgere attività giudiziaria solo dopo aver espletato un congruo periodo di tirocinio, coordinato da un magistrato collaboratore e consistente nello svolgimento di un'attività formativa presso gli uffici giudiziari e nella frequenza di corsi teorico-pratici di durata pari almeno a 30 ore organizzati dalla scuola superiore della magistratura.

Si precisa che non tutti coloro che, dopo aver risposto all'apposito bando, sono ammessi al tirocinio hanno poi la garanzia di ricevere un incarico nell'ufficio di riferimento, ma, se sono idonei, possono essere destinati, a domanda, presso altre sedi vacanti.

Dopo aver ricevuto l'incarico, i giudici onorari di pace sono destinati per almeno due anni all'ufficio per il processo, ove coadiuvano il giudice professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori per l'esercizio della funzione giurisdizionale per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, redazione delle minute dei provvedimenti).

Nei soli giudizi civili, al g.p.o. possono essere delegati alcuni incombenti istruttori e certi provvedimenti definitori, ai quali dovrà provvedere attenendosi alle direttive del giudice professionale titolare del procedimento (o rimettendo la delega se non le condivide).

Infine, in caso di assenza o impedimento temporanei del giudice professionale, il giudice onorario di pace può svolgere compiti di supplenza dello stesso.

Decorsi i primi due anni, il g.o.p. può, alternativamente:

  • rimanere nell'ufficio per il processo, con possibilità di occuparsi anche di procedimenti civili e penali e di comporre collegi (seppur in presenza di presupposti stringenti);
  • esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace (le cui competenze civili saranno notevolmente aumentate a partire dal 31 ottobre 2021 e ancor di più dal 31 ottobre 2025).

Il vice procuratore onorario

I vice procuratori onorari, invece, sono collocati all'interno dell'ufficio della Procura della Repubblica, sempre dopo aver svolto un apposito tirocinio.

I loro compiti sono quelli di:

  • coadiuvare il magistrato professionale nell'ufficio del vice procuratori onorari, studiando i fascicoli, approfondendo la giurisprudenza e la dottrina e predisponendo le minute dei provvedimenti;
  • svolgere attività delegate di esercizio diretto della giurisdizione, non soltanto partecipando alle udienze ma anche chiedendo i decreti penali di condanna e di archiviazione ed esprimendo il consenso alle applicazioni di pena su richiesta delle parti.

Tale seconda attività è possibile solo dopo il primo anno di nomina, relativamente ai procedimenti di competenza del giudice di pace e del giudice professionale monocratico e nel rispetto delle direttive del procuratore della Repubblica.

Le altre figure

Nell'esaminare gli incarichi onorari che contribuiscono alla giurisdizione è possibile ricordare anche la figura del giudice ausiliario di corte d'appello, introdotta dal decreto legge numero 69/2013 e alla quale è affidato il compito di definire cause già mature per la decisione.

Vi sono poi ulteriori componenti onorarie della giurisdizione, quali gli esperti del tribunale per i minorenni e delle sezioni per i minorenni, gli esperti della sezione specializzata agraria e gli esperti del tribunale regionale e del tribunale superiore delle acque pubbliche, che, nei rispettivi settori, offrono alla magistratura togata le loro conoscenze extragiuridiche.

I giudici popolari

Infine, un cenno meritano i giudici popolari, disciplinati dalla legge numero 287 del 1951, che integrano i collegi della Corte d'assiste e della Corte d'assise d'appello. Si tratta di comuni cittadini, estratti a sorte da un apposito albo, che esercitano la funzione senza una necessaria preparazione giuridica o specialistica, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo per il quale sono nominati.

Riforma magistratura onoraria 2025

In data 1 maggio 2025 è entrata in vigore la legge n. 51 del 2025 volta a novellare il sistema della magistratura onoraria.

Vediamo in breve quali sono le principali novità introdotte dalla novella.

Incompatibilità

La novella ha provveduto ad ampliare il novero delle incompatibilità insistenti sulla figura del magistrato onorario.

Si specifica che, in particolare, che il sistema della incompatibilità opera nei confronti di coloro che abbiano svolto in maniera abituale e prevalente la professione di avvocato per conto di imprese di assicurazione, bancarie o di intermediazione finanziaria che operano nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.

Ruolo ed esaurimento dei magistrati onorari in servizio

Si definisce la disciplina del rapporto di lavoro della magistratura onoraria, dettando norme in materia di esclusività delle funzioni, cessazione dal servizio e applicazione ai magistrati onorari del CCNL Comparto funzioni centrali per quanto riguarda permessi, assenze e congedi.

Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati

La novella modifica la disciplina relativa ai compiti e alle funzioni dei giudici e dei viceprocuratori onorari confermati.

Si precisa che il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati, vice procuratori onorari confermati.

Mentre i giudici di pace mantengono le proprie funzioni, ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all’ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell’ufficio per il processo o nell’ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, viene assegnata la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, di tutti i procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli elencati nei commi 4 e 5.

Disposizioni in tema di destinazione in supplenza, di attività durante il periodo feriale, di trasferimento, di valutazione di idoneità professionale e in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati onorari confermati

Vengono introdotte disposizioni in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio; di disciplina delle ferie e di trasferimenti a domanda dei magistrati onorari. Viene poi disciplinata la procedura di valutazione di idoneità professionale e viene introdotto uno specifico regime di responsabilità disciplinare.

Si prevede che nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, in presenza di eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se è previsto nell’ambito delle tabelle organizzative dell’ufficio e nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.

Regime retributivo, previdenziale e fiscale dei magistrati onorari del ruolo ad esaurimento

In materia retributiva si indica un compenso definito in via autonoma, anziché parametrato al trattamento del personale amministrativo giudiziario di Area III, sia per i magistrati in esame che abbiano optato per l’esercizio in via esclusiva delle funzioni sia per quelli che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.

Il compenso in oggetto viene qualificato ai fini fiscali come reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente. Per entrambe le categorie di soggetti, le novelle confermano il relativo inquadramento contributivo e previdenziale. Viene poi recata l’autorizzazione di spesa, in relazione alle novelle di cui alla suddetta lettera h), e la norma di richiamo per la corrispondente copertura finanziaria.

Rimessione in termini e disciplina della conferma

La novella consente di indire ulteriori procedure valutative qualora all’esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili. Viene disciplinata, altresì, la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda.