Società a responsabilità limitata

Analisi della società a responsabilità limitata: definizione, caratteristiche, modalità di costituzione, amministrazione e organi

La società a responsabilità limitata (in sigla S.R.L.) è una società di capitali le cui partecipazioni sono rappresentate dalle quote versate da ogni socio. E' disciplinata dagli articoli 2462 e seguenti del codice civile

Caratteristiche di una SRL

Sebbene la prima società di capitali a essere regolata sia la S.p.A., è la SRL a costituire un vero e proprio modello di passaggio tra le società di persone e le società di capitali.

Tale caratteristica trova spiegazione nel fatto che i rapporti tra i soci di una S.r.l. sono assimilabili a quelli che si hanno in una società di persone mentre i rapporti con i terzi sono tipici della famiglia delle società di capitali alla quale appartiene. 

Da tale appartenenza deriva che la società a responsabilità limitata gode di personalità giuridica e ha un'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto risponde delle proprie obbligazioni solo con il capitale conferito da ciascun socio.

Costituzione della SRL

La società a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale, il che rende possibile anche la presenza di un unico socio.

La costituzione è sottoposta a controllo notarile ed è proprio il notaio che entro 20 giorni da essa deve provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese.

Atto costitutivo società a responsabilità limitata

L'atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico e indicare:

  • il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede e la cittadinanza di ciascun socio;
  • la denominazione, contenente l'indicazione del tipo sociale;
  • il Comune ove sono collocate la sede principale e le eventuali sedi secondarie;
  • l'oggetto sociale;
  • l'ammontare del capitale (che non può essere inferiore a 10mila euro);
  • i conferimenti di ciascun socio e il valore ad essi attribuito;
  • la quota di partecipazione di ciascun socio;
  • le norme relative all'amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori;
  • la nomina dei primi amministratori e, ove previsto, del revisore legale dei conti;
  • l'importo delle spese di costituzione.

Conferimenti

Al momento della costituzione, devono essere versati la totalità dei conferimenti in beni e almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito. Quest'ultima prescrizione può essere sostituita da una fideiussione bancaria o dalla stipula di una polizza di assicurazione. 

Con riferimento al valore dei conferimenti, il codice civile stabilisce anzitutto che essi non possono essere di valore complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale, la cui consistenza viene così tutelata. Si prevede poi che essi possono essere sia in denaro che in natura, essendo conferibile ogni elemento che può essere valutato economicamente (opere e servizi, ma anche marchi, brevetti, know-how, etc.).

I conferimenti possono essere divisi e trasferiti sia per atto tra vivi che mortis causa, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Quote

L'ammontare dei conferimenti di ciascun socio delinea la sua partecipazione alla società, rappresentata da quote. In buona sostanza, ogni socio è titolare di una quota di valore corrispondente alla frazione di capitale sociale sottoscritta.

Omesso conferimento del socio

Il socio che non esegue nei termini il proprio conferimento viene diffidato dagli amministratori ad adempiere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali o sarà proposta nei suoi confronti azione per l'esecuzione coattiva o la sua quota sarà venduta. La vendita è rivolta in primo luogo agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione; se, però, non vi sono offerte per l'acquisto e l'atto costitutivo lo prevede, la quota può anche essere venduta all'incanto. Se neanche tale procedura va a buon fine, è possibile l'esclusione del socio moroso con conseguente riduzione del capitale sociale. 

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Nullità della SRL

Nel caso in cui manchi la pubblicità dell'atto, l'oggetto sociale sia illecito o manchino le indicazioni relative a soci, conferimenti e oggetto sociale la società può essere dichiarata nulla, con conseguente nomina dei liquidatori.

L'azione di nullità non è soggetta a prescrizione e può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. 

Gli organi della SRL

Gli organi obbligatori della S.r.l. sono: 

  • l'assemblea dei soci (che esprime la volontà sociale);
  • gli amministratori (che si occupano della gestione della società) o il consiglio di amministrazione.

Collegio sindacale e revisore

La presenza di un collegio sindacale o di un revisore non è imposta dalla legge a meno che la s.r.l. non abbia un capitale sociale di almeno 120mila euro (ovverosia di importo pari almeno al minimo previsto per le s.p.a.) o ricorrano al minimo due dei seguenti requisiti:

  • il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia di almeno 4.400.000,00 euro;
  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni di almeno 8.800.000,00 euro;
  • vi siano almeno 50 dipendenti mediamente occupati nell'esercizio.

In ogni caso ogni socio che non partecipa all'amministrazione della società  ha sempre il diritto di ricevere dagli amministratori notizie circa lo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. 

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Amministrazione della società

I soci di s.r.l. godono di un'amplissima libertà di scelta circa il modello di amministrazione da adottare. Nel caso in cui l'atto costitutivo non disponga alcunché, il codice civile prevede che l'amministrazione sia affidata ad uno o più soci nominati secondo le modalità in generale previste per le decisioni dei soci (consultazione scritta, consenso espresso per iscritto, deliberazione assembleare).

In ogni caso l'amministrazione può essere affidata ad uno o più soci o soggetti esterni e, in caso di amministrazione pluripersonale, essa può essere esercitata in maniera collegiale, congiunta o disgiunta.

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Liquidazione della SRL

La liquidazione di una società a responsabilità limitata si articola in tre fasi: la prima consiste nell'accertamento dell'esistenza di una causa di scioglimento della società in questione; la seconda consiste nel procedimento di liquidazione; e la terza consiste nell'estinzione della società, che si verifica dopo che la stessa è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

L'accertamento della causa di scioglimento

Il primo step nella liquidazione di una società a responsabilità limitata prevede di accertare la causa di scioglimento. I motivi per cui ciò può avvenire sono molteplici, e sono elencati dall'articolo 2484 del Codice Civile

Una SRL può sciogliersi, dunque:

  • per il decorso del termine;
  • per deliberazione dell'assemblea;
  • per la prolungata inattività dell'assemblea;
  • per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
  • perché il capitale è sceso al di sotto del minimo legale;
  • per una causa specifica indicata nello statuto o nell'atto costitutivo;
  • perché l'oggetto sociale è stato conseguito;
  • perché è diventato impossibile conseguire l'oggetto sociale, sempre che l'assemblea non deliberi delle modifiche ad hoc allo statuto venendo convocata in maniera tempestiva proprio per questo scopo.

A meno che la società non si sciolga per deliberazione dell'assemblea, in tutte le altre circostanze gli effetti dello scioglimento - che si può considerare avvenuto per cause legali - iniziano a partire dalla data in cui viene iscritta presso il Registro delle Imprese la dichiarazione attraverso la quale gli amministratori provvedono all'accertamento della causa di scioglimento. Nel caso di scioglimento per decisione dell'assemblea, invece, è necessario fare riferimento alla data in cui è stata iscritta presso l'ufficio del Registro delle Imprese la deliberazione stessa: a occuparsi di tale incarico deve essere il notaio che ha curato la redazione dell'atto in questione. 

Infine, va ricordato che se le cause di scioglimento derivano da specifiche indicazioni contenute nello statuto o nell'atto costitutivo, sono proprio lo statuto o l'atto costitutivo a indicare la competenza e a stabilire quali devono essere tutti gli adempimenti pubblicitari da sostenere. 

L'accertamento della causa di scioglimento deve essere contestuale alla convocazione, da parte degli amministratori della SRL, dell'assemblea dei soci, che è chiamata a deliberare a proposito dei parametri in funzione dei quali deve avvenire la liquidazione, a proposito del numero dei liquidatori e a proposito della loro nomina. 

Inoltre, l'assemblea dei soci deve indicare quali sono i liquidatori a cui spetta il compito di rappresentare la società e specificare le regole di funzionamento del collegio a cui si deve fare riferimento in presenza di più di un liquidatore. Nel momento in cui vengono nominati - tramite apposito verbale - i liquidatori, ecco che si può ritenere aperto il procedimento di liquidazione.

Il procedimento di liquidazione

Nel corso del procedimento di liquidazione, i liquidatori sono tenuti a depositare presso il Registro delle Imprese le proprie nomine e prendono il posto dell'organo amministrativo. 

Fino a quando la nomina dei liquidatori non viene iscritta nel Registro delle Imprese, gli amministratori rimangono in carica; dopodiché sono tenuti a consegnare i libri sociali e i libri contabili ai liquidatori, che devono ricevere anche tutti gli altri documenti amministrativi della SRL, insieme con un rendiconto sulla gestione riguardante il periodo successivo rispetto all'ultimo bilancio che è stato approvato e una situazione dei conti alla data in cui lo scioglimento è avvenuto. 

In sostanza, in questa fase i liquidatori possono passare all'atto pratico, che consiste nel pagamento dei creditori che eventualmente reclamano del denaro. La società è obbligata a dichiarare nei vari atti che vengono compilati che si trova in liquidazione.

L'estinzione della società

La liquidazione si conclude nel momento in cui la società viene cancellata dal Registro delle Imprese, così che la sua estinzione possa essere decretata sulla base di quanto previsto dall'articolo 2495 del Codice Civile. 

L'ultima incombenza che deve essere rispettata riguarda la necessità di dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate della avvenuta cessazione. I libri che vengono depositati presso il Registro delle Imprese, come stabilito dall'articolo 2496 del Codice Civile, devono essere conservati per dieci anni.

La procedura semplificata di liquidazione

In alcuni casi, la liquidazione di una SRL può essere effettuata tramite quella che viene definita procedura semplificata, in base alla quale l'organo amministrativo, senza che sia previsto l'intervento di un notaio (a differenza di quel che accade per le SPA), accerta la causa di scioglimento e convoca l'assemblea per la nomina dei liquidatori dopo che la constatazione relativa è stata depositata presso il Registro delle Imprese. 

Ai fini di tale constatazione non è previsto un termine perentorio, anche se nell'articolo 2485 del Codice Civile si sottolinea la necessità di procedere senza indugio: gli amministratori che dovessero agire in ritardo, infatti, possono essere considerati responsabili, sia personalmente che in solido, per i danni subiti dalla società, ma anche per i danni subiti dai creditori o da terze parti eventualmente coinvolte. 

SRL semplificata

Da alcuni anni, il nostro ordinamento prevede anche una tipologia di società di capitali in tutto e per tutto simile alla s.r.l., ma che gode di particolari agevolazioni.

Si tratta della società a responsabilità limitata semplificata, per la quale si rinvia alla guida La srl semplificata