Secondo gli artt. 2253 e 2342 c.c., i conferimenti sono i beni apportati da ogni socio per creare il capitale sociale e consentire l'esercizio dell'attività

Cosa sono i conferimenti

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I conferimenti sono i beni apportati da ogni socio alla società per consentire a quest'ultima di esercitare l'attività cui è destinata e raggiungere il proprio scopo.

Oltre a questa funzione pratica e immediata, i conferimenti hanno anche il fine di fungere da garanzia per i creditori, in quanto sono destinati a formare il capitale sociale.

Proprio per tale motivo, la disciplina normativa relativa ai conferimenti è particolarmente rigorosa e ciò è ancor più vero con riferimento alle società di capitali, nelle quali il capitale sociale rappresenta l'unico patrimonio su cui possono rivalersi i creditori (a differenza di quanto avviene nelle società di persone).

Oggetto del conferimento

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Ogni socio è tenuto a conferire il proprio apporto alla società, che può consistere, in generale, in qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica, come ad esempio:

  • denaro
  • crediti vantati verso terzi
  • proprietà o diritti di godimento su beni mobili, immobili o aziende
  • licenze su beni immateriali (ad es. brevetti)
  • partecipazioni in altre società
  • prestazioni d'opera o servizi

Conferimento di prestazione d'opera

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A seconda del tipo di società, varia l'ammissibilità dei conferimenti sopra esaminati.

Ad esempio, nelle società per azioni non è possibile conferire la propria prestazione d'opera (cfr. art. 2342 c.c., ult. comma).

Ciò avviene perché, in tale tipo di società, i conferimenti in natura o i crediti devono essere liberati subito al momento della sottoscrizione: va da sé che una prestazione lavorativa, invece, oltre a risultare di difficile valutazione economica, potrebbe essere fornita solo di volta in volta, nell'arco della vita della società.

Tale disposizione è un esempio di come la normativa relativa alle società di capitali sia improntata in maniera ancora più incisiva alla tutela della garanzia dei terzi creditori, poiché si prevedono solo conferimenti che siano in grado di dare immediata consistenza al capitale sociale.

Conferimenti in denaro

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Per la medesima ragione, anche la disciplina dei conferimenti in denaro è particolarmente stringente.

Infatti, nelle società di capitali è necessario versare subito, cioè sin dal momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, una somma pari al 25% dei conferimenti in denaro. La restante parte può costituire, quindi, oggetto di obbligazione da parte del socio.

Conferimenti di beni e di crediti

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Anche i conferimenti di beni in natura o di crediti rispondono a regole particolari, a tutela dell'integrità del capitale sociale.

In particolare, chi conferisce un bene ha l'onere di sopportarne la garanzia per vizi e il rischio di perimento nei confronti degli altri soci.

Il conferimento di crediti, invece, comporta che il socio sia responsabile per l'insolvenza del debitore.

Regole particolari, inoltre, disciplinano il conferimento di beni nelle società di capitali, la cui disciplina prevede, di regola, la necessità del deposito di una perizia di stima giurata.

Conferimenti e partecipazione sociale

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Il conferimento dà diritto al socio di ottenere la partecipazione sociale sotto forma di azioni o di una quota del capitale.

Solitamente, il valore del conferimento è proporzionale a quello della quota sociale, ma ciò può anche non accadere (es. nelle società di persone).

Nelle società di capitali, in ogni caso, in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2346 c.c., quinto comma).


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