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La srl semplificata

La s.r.l. semplificata, disciplinata dall'art. 2463-bis c.c., è un sottoinsieme della s.r.l., nata per favorire la costituzione di nuove società 

Normativa

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Nel disciplinare la s.r.l.s., l'articolo 2463-bis c.c. così dispone:

"La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori.

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili".

Differenze tra srl e srls

Le caratteristiche di una società a responsabilità limitata semplificata rispetto al tipo standard consistono nel fatto che i costi notarili sono abbattuti e che il capitale sociale può essere pari anche soltanto a un euro (mentre per le s.r.l. ne servono almeno 10mila).

Bisogna dare subito conto del fatto, tuttavia, che quest'ultimo non può essere superiore a € 9.999,99, deve essere sottoscritto e interamente conferito al momento della costituzione e va versato all'amministratore o agli amministratori e che i conferimenti devono essere fatti necessariamente in denaro. 

Inoltre, per la s.r.l.s. non è prevista l'apposizione di un termine di durata.

Vantaggi

Sono evidenti i vantaggi di una s.r.l.s., che può essere aperta da tutti coloro che intendono avviare un'attività imprenditoriale senza sostenere particolari oneri e senza farsi carico di elevati rischi.

Come si apre una srls

Per aprire una s.r.l.s. occorre recarsi dal notaio e stipulare il relativo atto costitutivo, dopo aver deciso la denominazione, l'oggetto sociale, l'effettivo ammontare del capitale sociale (nei limiti minimo e massimo sopra visti) e il socio o i soci ai quali affidare l'amministrazione.

Costi

La costituzione di una s.r.l.s. non prevede il pagamento né delle spese notarili né dell'imposta di bollo sull'atto costitutivo o per l'iscrizione al registro delle imprese.

I costi da sostenere sono quindi:

  • 200 euro a titolo di imposta di registro per l'atto costitutivo,
  • 100 euro per i diritti camerali,
  • 309,87 euro per la tassa di vidimazione dei libri sociali, da versare prima della costituzione.

Bisogna poi acquistare, vidimare e bollare i libri sociali obbligatori, attività che richiede l'esborso di circa 100 euro.

Costituzione srls

Per bilanciare l'abbattimento dei costi di avvio della società e legittimare l'esiguità del suo capitale sociale, la disciplina della s.r.l. semplificata prevede che l'atto costitutivo, redatto sempre per atto pubblico, sia conforme al modello standard predisposto dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

In esso devono essere indicati:

  • il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;
  • la denominazione sociale con l'espressa indicazione del particolare tipo sociale;
  • il Comune in cui si trovano la sede principale e le eventuali sedi secondarie;
  • l'ammontare del capitale sociale;
  • il luogo e la data di sottoscrizione;
  • l'indicazione di quali siano gli amministratori, la loro nomina e l'eventuale nomina del revisore legale dei conti;
  • l'oggetto sociale;
  • la quota di partecipazione di ciascun socio;
  • le norme relative al funzionamento della società.

Le clausole previste dal modello standard di atto costitutivo sono inderogabili e, almeno quelle minime essenziali, non possono essere personalizzate dai soci. 

Srls unipersonale

La costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata può avvenire per atto unilaterale, con la conseguenza che anche essa può configurarsi come società  unipersonale, in cui, di fatto, vi è un solo socio.

I soci della srls

L'originaria disciplina di tale tipologia sociale prevedeva che la sua costituzione fosse possibile solo da parte di soggetti che non avessero compiuto i 35 anni di età, ma oggi, a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 99/2013, non esistono più vincoli anagrafici per costituire una s.r.l.s..

Tuttavia, la qualifica di socio di società a responsabilità limitata semplificata può essere assunta solo da persone fisiche, restando escluse le persone giuridiche.

Amministrazione

In origine si prevedeva, inoltre, che l'amministrazione potesse essere affidata esclusivamente ai soci, mentre oggi anche per le s.r.l.s. sono state aperte le porte agli amministratori non soci. 

La trasformazione della srls in srl e viceversa

Laddove i soci vogliano trasformare la società a responsabilità limitata semplificata in una società a responsabilità limitata tradizionale o viceversa, sarà sufficiente procedere a una semplice modificazione statutaria. E' fondamentale, però, che nel passaggio dall'uno all'altro modello vengano garantiti i requisiti richiesti dal modello di destinazione: ad esempio, è possibile trasformare una s.r.l. in una s.r.l.s. solo in assenza di soci persone giuridiche. E' poi ovviamente necessario, a seconda dei casi, deliberare un aumento ad almeno € 10.000,00 o una diminuzione a massimo € 9.999,99 del capitale sociale.   

Lo scioglimento

La s.r.l.s. si scioglie: 

  • per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  • per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
  • per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 c.c.;
  • per deliberazione dell'assemblea.

Lo scioglimento può avvenire per atto pubblico o mediante  ricorso a un atto redatto secondo un modulo uniforme e sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del CAD.

Data: 6 agosto 2020