Il giudice delegato
Nella procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019), il giudice delegato è l'organo che assicura la regolarità e la corretta gestione della procedura, esercitando funzioni di vigilanza e controllo sull'operato degli organi della liquidazione, secondo le competenze stabilite dal CCII.
Funzioni e competenze
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura. In particolare:
- riferisce al tribunale sugli affari per i quali è richiesto un provvedimento del collegio;
- adotta o sollecita provvedimenti urgenti diretti alla conservazione del patrimonio, nei limiti previsti dalla legge;
- convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi previsti e quando lo ritenga opportuno per l'andamento della procedura;
- compie, in generale, gli atti e i provvedimenti che il CCII gli attribuisce, in funzione di garanzia della legalità e di tutela della massa.
Accertamento del passivo e provvedimenti del giudice delegato
Tra le attività più rilevanti, nella prassi, rientrano i provvedimenti inerenti all'accertamento del passivo e, più in generale, alla gestione “ordinata” della procedura: i provvedimenti del giudice delegato sono normalmente adottati in forma di decreto, secondo quanto previsto dal CCII.
Reclamo e impugnazioni
Contro i decreti del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale, con le modalità stabilite dal CCII. Il termine è, in via generale, di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento (o dalla conoscenza legale, secondo i casi). Contro i decreti del tribunale adottati nelle materie attribuitegli in primo grado, il reclamo è proposto alla corte d'appello, secondo la disciplina del CCII.
Interventi correttivi e testo vigente
Il CCII è stato oggetto di interventi correttivi e di coordinamento (tra cui il D.Lgs. 136/2024). Per evitare equivoci operativi, è sempre opportuno riferirsi al testo vigente del Codice, perché termini, rimedi e scansioni procedurali possono dipendere dalla versione applicabile e dalle disposizioni transitorie.
Conclusioni
Il giudice delegato è, quindi, un presidio di legalità della liquidazione giudiziale: vigila sulla regolarità della procedura, coordina gli snodi che richiedono un controllo giudiziario e assicura che l'attività del curatore e degli altri organi si svolga nel rispetto delle regole concorsuali e dell'interesse della massa dei creditori.
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