Il comitato dei creditori
Nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII – D.Lgs. 14/2019), il comitato dei creditori è un organo ausiliario della procedura di liquidazione giudiziale, dotato di funzioni consultive e di vigilanza sull’operato del curatore. Rispetto alla disciplina della legge fallimentare, il CCII ha confermato il ruolo del comitato come strumento di controllo nell’interesse della massa dei creditori, evitando tuttavia qualsiasi forma di cogestione o sovrapposizione con i poteri propri del curatore e del giudice delegato.
Il comitato dei creditori non esercita funzioni gestorie e non assume decisioni operative, ma contribuisce alla regolarità e alla trasparenza della procedura attraverso pareri, osservazioni e attività di vigilanza.
Nomina e composizione del comitato
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato, sentiti il curatore e i creditori, ed è composto da tre o cinque membri, scelti tra i creditori in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata delle diverse categorie e della diversa natura dei crediti.
I componenti devono essere in grado di svolgere l’incarico con indipendenza, correttezza e assenza di conflitti di interesse. In caso di sopravvenuta incompatibilità o di impossibilità a proseguire l’incarico, il giudice delegato provvede alla sostituzione del componente.
Con il D.Lgs. 136/2024 è stata semplificata la fase di costituzione del comitato: esso si intende validamente costituito con l’accettazione della nomina da parte dei suoi componenti, anche mediante strumenti telematici, senza necessità di convocazione formale.
Funzioni consultive
Il comitato dei creditori svolge una funzione consultiva permanente nei confronti del curatore e del giudice delegato. In particolare, il comitato:
- esprime pareri nei casi previsti dal CCII;
- formula osservazioni sulle scelte di maggiore rilievo della procedura;
- collabora alla valutazione della convenienza economica delle operazioni prospettate dal curatore.
I pareri del comitato, pur rilevanti, non sono vincolanti e non sostituiscono i provvedimenti autorizzativi di competenza del giudice delegato.
Funzioni di vigilanza e controllo
Accanto alla funzione consultiva, il comitato dei creditori esercita una funzione di vigilanza sull’operato del curatore, finalizzata a garantire:
- la corretta gestione della massa attiva e passiva;
- il rispetto del principio di parità di trattamento dei creditori;
- la trasparenza delle operazioni di liquidazione;
- la conformità dell’attività del curatore alla legge e agli indirizzi della procedura.
A tal fine, il comitato può:
- esaminare le relazioni periodiche del curatore;
- richiedere chiarimenti e informazioni;
- visionare la documentazione contabile e procedurale;
- segnalare al giudice delegato eventuali irregolarità.
Rapporti con il curatore e il giudice delegato
Il rapporto tra comitato dei creditori e curatore è improntato a leale collaborazione, nel rispetto della distinzione dei ruoli. Il curatore conserva in via esclusiva i poteri di gestione e liquidazione, mentre il giudice delegato mantiene i poteri di direzione, controllo e autorizzazione.
Il comitato non può sostituirsi al giudice delegato né adottare provvedimenti aventi efficacia esterna, ma può contribuire alla procedura attraverso valutazioni tecniche e segnalazioni motivate.
Autorizzazioni e atti rilevanti
Nel sistema del CCII, le autorizzazioni agli atti di straordinaria amministrazione spettano al giudice delegato. Il comitato dei creditori è chiamato, nei casi previsti, a esprimere pareri preventivi, che costituiscono un supporto istruttorio alla decisione giudiziale.
Non è prevista alcuna forma di cogestione né di autorizzazione sostitutiva da parte del comitato.
Novità introdotte dal D.Lgs. 136/2024
Il D.Lgs. 136/2024 ha inciso principalmente sugli aspetti organizzativi e procedurali del comitato dei creditori, senza modificarne la natura giuridica. In particolare:
- ha favorito l’uso di strumenti telematici per comunicazioni e accettazioni;
- ha semplificato le modalità di costituzione;
- ha migliorato il coordinamento informativo con il curatore e il giudice delegato.
Il correttivo non ha attribuito nuovi poteri gestori al comitato, che resta un organo di vigilanza e consultazione.
Conclusioni
Nel sistema delineato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il comitato dei creditori svolge un ruolo essenziale di garanzia, controllo e trasparenza, senza interferire con la gestione della procedura. La sua funzione è quella di assicurare che l’attività del curatore si svolga nell’interesse della massa dei creditori, nel rispetto delle regole concorsuali e sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria.
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