Effetti della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore

La liquidazione giudiziale, disciplinata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019) (testo vigente, come modificato dai correttivi, tra cui il D.Lgs. 136/2024), produce una serie di effetti sul debitore e sui rapporti patrimoniali compresi nella procedura. La disciplina è concentrata, in particolare, negli artt. 142-148 CCII.

Effetto principale: spossessamento e gestione unitaria dell’attivo

Con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura. Da quel momento la gestione dell’attivo avviene in modo unitario attraverso gli organi della procedura, al fine di assicurare la par condicio creditorum.

Rientrano nella procedura anche i beni che pervengono al debitore durante la liquidazione, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi. È inoltre previsto che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa rinunciare ad acquisire beni sopravvenuti quando i costi di acquisto/conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo.

Beni compresi e beni esclusi dalla liquidazione

La regola è l’inclusione nell’attivo concorsuale dei beni del debitore e delle sopravvenienze. Tuttavia, il CCII esclude espressamente alcuni beni e diritti, per ragioni di tutela minima della persona e della famiglia e per la natura dei diritti stessi.

In particolare, non sono compresi nella liquidazione, tra gli altri:

  • i crediti aventi carattere strettamente personale e quelli non pignorabili;
  • gli assegni alimentari e quanto il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia (limiti fissati con decreto motivato del giudice delegato);
  • i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli;
  • le cose non pignorabili per disposizione di legge.

Nota pratica: non è corretto sostenere, in via generale, che beni e frutti in fondo patrimoniale siano “sempre esclusi” dalla procedura: occorre valutare la disciplina civilistica e, soprattutto, l’opponibilità e gli eventuali strumenti di tutela/azione previsti dall’ordinamento in concreto.

Rapporti processuali: legittimazione in giudizio

La liquidazione giudiziale incide anche sulla capacità processuale del debitore nelle liti patrimoniali comprese nella procedura: nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale inclusi nella liquidazione, sta in giudizio il curatore. Il debitore conserva invece la legittimazione per i diritti estranei alla procedura (ad esempio, posizioni personali o beni/diritti esclusi) secondo le regole generali.

Inefficacia degli atti e dei pagamenti successivi

Dalla data di apertura della liquidazione, il CCII prevede una regola di inefficacia relativa a tutela della massa: gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti dopo l’apertura sono inefficaci rispetto ai creditori. Parimenti sono inefficaci i pagamenti ricevuti dal debitore dopo l’apertura.

È inoltre stabilito che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Diritto agli alimenti

Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti curatore e comitato dei creditori, può concedere un sussidio a titolo di alimenti per il debitore e per la famiglia, nei limiti compatibili con la procedura e secondo la disciplina del CCII.

Obblighi di collaborazione e comunicazione

Accanto alle tutele minime, il CCII impone al debitore precisi obblighi di collaborazione. In particolare, il debitore deve:

  • comunicare al curatore ogni mutamento della residenza o del domicilio;
  • consegnare al curatore la propria corrispondenza (anche elettronica) che riguardi i rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione.

Cambio terminologico: da “fallimento” a “liquidazione giudiziale”

Il CCII ha sostituito la terminologia tradizionale (“fallimento”, “fallito”) con espressioni più tecniche e meno stigmatizzanti (“liquidazione giudiziale”, “debitore”). È un mutamento linguistico coerente con l’impostazione del Codice: la procedura non “qualifica” la persona, ma regola una condizione economico-giuridica.

Conclusioni

Gli effetti della liquidazione giudiziale sul debitore sono soprattutto: spossessamento, gestione unitaria dell’attivo, trasferimento della legittimazione processuale al curatore nelle liti patrimoniali comprese e inefficacia degli atti e pagamenti successivi, con un sistema di tutele minime (beni esclusi e alimenti) e di obblighi di collaborazione funzionali alla corretta conduzione della procedura.

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