Effetti del fallimento nei confronti dei creditori

Per quanto concerne gli effetti del fallimento nei confronti dei creditori, la conseguenza più importante della dichiarazione di fallimento consiste nell'inibizione delle azioni individuali dei singoli creditori, per realizzare la "par condicio creditorum".

L'art. 51 L.F. infatti, prevede che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento".

L'istanza di ammissione al passivo è quindi l'unico modo per far valere un diritto di credito nei confronti del fallito.

Parallelamente, secondo l'art. 52 L.F., il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. A tal fine, il 2° comma stabilisce che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

La domanda di ammissione al passivo: effetti e accertamento

L'art. 92 L.F., novellato dal d.l. 179 del 18/10/2012, disciplina le modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo e i suoi effetti (artt. 93 e ss. L.F.), anche in caso di presentazione tardiva (art. 101 L.F.), stabilendo che le informazioni che il curatore deve comunicare a tal fine ai creditori possano essere trasmesse anche a mezzo posta elettronica certificata.

L'art. 93, novellato dai d.l. n. 179 e n. 228 del 2012, sempre in merito alla domanda di ammissione, stabilisce che:Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte (…) ed e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso é depositato presso la cancelleria del tribunale.�?

La domanda di ammissione al fallimento ha effetto per tutta la durata della procedura (art. 94). L'art. 95 innovato dal d.l. n. 59/2016 disciplina poi la redazione del progetto di stato passivo, stabilendo che per il suo esame il giudice delegato può stabilire che l'udienza possa tenersi anche in modalità telematica in relazione al numero dei creditori e all'entità del passivo.

Il successivo art. 96 regolamenta quindi la formazione e l'esecutività dello stato passivo, mentre l'art. 97, innovato dal d.l. 179/2012, prevede la comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo a tutti i ricorrenti da parte del curatore, con cui li informa anche del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. L'art. 98 si occupa del regime delle impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, mentre il successivo art. 99 ne disciplina il procedimento.

Ai sensi dell'art. 102:“Il Tribunale (…) dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura�? anche se, e compatibilmente con tale disciplina, la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.�? L'art. 103 infine disciplina i procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.

Il r.d. n. 267/1942 agli artt. 51 - 63 si occupa dei diritti spettanti ai creditori privilegiati rispetto ai chirografari in fase di ripartizione dell'attivo; detta disposizioni sugli effetti del fallimento sui debiti pecuniari, i crediti infruttiferi, le obbligazioni e i titoli di debito, i crediti non pecuniari e le rendite perpetue e vitalizie; nonché i criteri che stabiliscono il concorso nel fallimento del creditore di più coobbligati solidali, del creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto e del coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.

Disegno di legge n. 2681 - 11/10/2017: novità

La novità più importante del disegno di legge delega è rappresentata dalla sostituzione del termine “fallimento�? con “liquidazione giudiziale�?, con ripercussioni, anche sostanziali, in favore dell'imprenditore. Significativa è altresì la modifica del regime delle garanzie.

L'art. 10 del disegno conferisce infatti delega al Governo di procedere al riordino e alla revisione dei privilegi, al fine di ridurli. Il Governo nello specifico dovrà ridurre i privilegi generali e speciali (in particolare quelli retentivi o possessori) e adeguare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

L'art. 11 inoltre dispone che il Governo è chiamato a regolamentare: 1) una forma di garanzia mobiliare non possessoria, disciplinandone i requisiti; 2) forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, accessibile per via telematica, per permettere la consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie.

Il Governo dovrà inoltre prevedere: 1) che il soggetto che costituisce la garanzia, salvo diverso accordo, abbia la facoltà di utilizzare i beni oggetto di garanzia anche nell'esercizio della propria attività economica; 2) che il creditore abbia la possibilità di escutere stragiudizialmente la garanzia; 3) forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale.

L'art. 12, infine, dedicato alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, prevede che il Governo è delegato ad adottare disposizioni in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, per garantire il controllo di legalità del notaio sull'obbligo di stipulare la fideiussione e di rilasciare la polizza assicurativa indennitaria, stabilire che l'atto o il contratto con cui si trasferisce non immediatamente la proprietà o altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e prevedere infine che se non si adempie l'obbligo assicurativo (art. 4 d.lgs. 122/2005) il contratto è relativamente nullo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

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