Il tribunale fallimentare

La Legge Fallimentare dedica l'intero capo II agli organi preposti al fallimentointitolando la Sezione I, “Del Tribunale fallimentare�?.

Art. 23 L.F. - I poteri del Tribunale fallimentare: “Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.�?

Dalla lettura dell'articolo si evince chiaramente che il Tribunale è l'organo della procedura fallimentare, a cui spetta sovraintendere allo svolgimento di tutte quelle attività che non spettano al curatore e al giudice delegato. In sostanza a quest'organo spettano soprattutto funzioni di gestione e amministrazione.

Il Tribunale ha il potere di nominare, revocare e sostituire il giudice delegato e il curatore, controllare le operazioni compiute da questi organi, liquidare il compenso del curatore, autorizzare l'esercizio provvisorio e decidere sui reclami avanzati nei confronti del giudice delegato.

"In ogni tempo" ovvero, quando lo ritiene necessario, il Tribunale ha altresì la facoltà di sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori e decidere le controversie relative alla procedura, a meno che non sia prevista espressamente la competenza del giudice delegato.

Ogni qualvolta è chiamato a intervenire il Tribunale pronuncia in composizione collegiale e i suoi provvedimenti assumono la forma del decreto, a meno che non sia diversamente disposto. I decreti sono reclamabili in Corte d'Appello e contro i decreti di natura decisoria (non meramente ordinatoria) si può promuovere ricorso straordinario per Cassazione.

La competenza

Nel corso della procedura fallimentare si rivela necessario amministrare il patrimonio del fallito. Per questo al curatore sono riconosciuti importanti funzioni a tutela del fallito (riscossione crediti, azioni di risoluzione, annullamento) e dei creditori (azione revocatoria).

Una situazione del genere crea un inevitabilmente un ampio contenzioso, la cui soluzione spetta al Tribunale, in virtù dell'art. 24 L.F. secondo il quale:Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.�?

Ne consegue che tutte le azioni giudiziarie che il curatore esercita, in sostituzione del debitore o dei creditori, per tutelare diritti preesistenti al fallimento, proprio perché precedenti allo stesso, non sono di competenza del Tribunale fallimentare. Secondo la giurisprudenza infatti, l'art. 24 si applica solo alle controversie che, anche se riferibili a rapporti preesistenti al fallimento, dopo la dichiarazione dello stesso, hanno subito una modifica rispetto allo schema legale tipico.

Una sentenza significativa, tesa a chiarire il significato della suddetta norma, è la n. 17279/2010 della Corte di Cassazione, Sez. 1 civile, che dispone al riguardo: “facendo applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare, devono intendersi quelle che, comunque, incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei

confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, ad esempio, la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (Cass. 17388/07, Cass. 7510/02, Cass. 11235/94).�?

Le novità del disegno di legge 2681 - 11/10/2017

Premesso che il disegno della legge delega con cui il Governo è autorizzato a provvedere alla riforma delle discipline concorsuali, richiede la sostituzione del termine “fallimento�? con “liquidazione giudiziale�?, tra i principi di riforma organica, ci sono quelli dedicati alla procedura e agli organi giudiziari competenti (art. 2) a cui l'esecutivo deve attenersi:

1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);

3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:

3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;

3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;

3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;

3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;

3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;

3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;

3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6)

Dal punto di vista puramente procedurale inoltre, l'art. 2 del disegno, dispone al punto d) che il Governo deve“adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore�?.

La riforma interviene anche in materia di competenza, stabilendo che, il Governo deve “recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea�?.

Essa stabilisce inoltre che occorre:“dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa."

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