Curatore della liquidazione giudiziale
Il curatore è l’organo della procedura di liquidazione giudiziale incaricato della gestione, conservazione e liquidazione del patrimonio del debitore insolvente, nell’interesse della massa dei creditori. La disciplina della funzione è oggi contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).
Nell’esercizio delle sue funzioni, il curatore opera sotto la vigilanza del giudice delegato e del tribunale ed è tenuto al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il curatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale limitatamente agli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni.
Nomina e designazione
Il curatore è nominato dal tribunale con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. La scelta avviene tra soggetti dotati di adeguata competenza professionale ed esperienza in materia concorsuale, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dalla prassi degli uffici giudiziari.
L’incarico può essere rifiutato solo per giustificati motivi, che devono essere tempestivamente comunicati.
Requisiti e incompatibilità
Possono essere nominati curatori professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge (avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili), nonché altri soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza.
Non possono assumere l’incarico coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, quali, a titolo esemplificativo, rapporti di parentela con il debitore o interessi contrapposti alla procedura. L’insorgenza di un conflitto deve essere immediatamente segnalata al giudice delegato.
Funzioni del curatore
Il curatore:
- amministra e conserva il patrimonio del debitore;
- provvede alla ricognizione e alla liquidazione dell’attivo;
- cura i rapporti con i creditori e con i terzi;
- predispone le relazioni informative previste dalla legge;
- esegue i riparti secondo le direttive del giudice delegato.
Per gli atti di particolare rilevanza è richiesta l’autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, secondo quanto previsto dal CCII.
Relazioni e rendiconti
Il curatore è tenuto a redigere una relazione sulle cause della crisi e sull’assetto dell’impresa, nonché a fornire informazioni periodiche sull’andamento della procedura. Al termine, presenta il rendiconto finale della gestione, sottoposto all’approvazione degli organi competenti.
Deposito delle somme
Le somme riscosse dal curatore devono essere depositate su conti dedicati intestati alla procedura, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, con obbligo di rendicontazione e tracciabilità.
Responsabilità del curatore
Il curatore risponde civilmente dei danni cagionati da dolo o colpa nell’esercizio delle funzioni ed è soggetto a responsabilità penale nei casi previsti dalla legge. Le azioni di responsabilità possono essere promosse dai soggetti legittimati secondo le regole del CCII.
Compenso
Il compenso del curatore è liquidato dal giudice delegato in base ai criteri normativi e alla complessità dell’attività svolta, tenendo conto dell’attivo realizzato e dell’impegno richiesto dalla procedura.
Reclamo e revoca
Gli atti del curatore possono essere oggetto di reclamo davanti al giudice delegato o al tribunale, secondo le modalità e i termini previsti dal CCII. In presenza di gravi irregolarità, il curatore può essere revocato e sostituito.
Conclusioni
Il curatore svolge un ruolo centrale nella liquidazione giudiziale, quale gestore imparziale del patrimonio e garante dell’interesse collettivo dei creditori, operando sotto il costante controllo dell’autorità giudiziaria.
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