di Giovanni Tringali —
- Natura giuridica
- Bene giuridico
- Soggetto attivo
- Elemento oggettivo
- L'artificio
- Il raggiro
- L'induzione in errore
- Il danno e il profitto
- Elemento soggettivo
- Trattamento sanzionatorio
- 640 c.p. aggravanti
- Truffa contrattuale
- Truffa ai danni dello Stato
- Cos'è la truffa in atti illeciti
- Punibilità dell'autore
- Cose acquisite mediante reato
- La Cassazione sul reato di truffa
- Cassazione n. 33588/2023
- Cassazione n. 31897/2023
- Cassazione n. 27061/2023
- Cassazione n. 7521/2022
- Cassazione n. 49110/2019
- Cassazione n. 26936/2018
- Truffa: procedibilità
Natura giuridica
Il reato di cui all'art. 640 c.p. è un delitto contro il patrimonio.
Trattasi di un reato comune, di danno, di evento duplice, a dolo generico.
Bene giuridico
Secondo la concezione maggioritaria della dottrina, la norma si pone a presidio della libertà del consenso, intesa come autonoma determinazione ed manifestazione della propria sfera di autonomia negoziale. Inoltre, viene tutelato il patrimonio del soggetto passivo.
Soggetto attivo
Il delitto di furto è un reato comune, in quanto può essere commesso da parte di chiunque.
Elemento oggettivo
La norma contempla una condotta vincolata che si concretizzi in artifizi e raggiri tali da indurre in errore un soggetto, in modo da trarne un profitto con danno altrui.
L'evento richiesto per la configurazione del reato è duplice e si concreta nell'induzione in errore e nel profitto ingiusto e danno altrui.
Vediamo nel dettagli gli elementi costitutivi del fatto tipico.
L'artificio
L'artificio, in particolare, è il mezzo con il quale si fa apparire come vera una situazione che in realtà non è tale o si dissimula una circostanza in realtà inesistente. Attraverso l'artificio, in sostanza, la realtà esterna viene trasfigurata e camuffata.
Il raggiro
Il raggiro, invece, è posto in essere affermando il falso in maniera tale da convincere un'altra persona di una determinata circostanza, orientandone il comportamento in maniera fuorviante.
In generale, i comportamenti truffaldini (e quindi gli artifici e i raggiri) vengono comunque interpretati in maniera estensiva, ricomprendendovi tutte le dissimulazioni, le simulazioni e gli espedienti subdoli posti in essere per generare l'altrui errore.
L'induzione in errore
Altro elemento fondamentale perché si configuri il reato di truffa è rappresentato dall'induzione in errore di un soggetto terzo, per conseguire un ingiusto profitto patrimoniale.
A tale proposito va detto che i mezzi utilizzati dal truffatore per indurre altri in errore devono essere idonei a tal fine concretamente e non astrattamente e, quindi, considerando le situazioni di fatto, le condizioni psichiche e intellettuali della vittima e le modalità con le quali il reato è posto in essere.
Il danno e il profitto
L'induzione in errore non basta perché si configuri il reato di truffa se mancano due ulteriori elementi: il profitto dell'agente e il danno altrui.
Il profitto, in particolare, può essere di varia natura e avere quindi, a seconda dei casi, carattere patrimoniale, morale o affettivo. Il danno, invece, deve avere necessariamente natura patrimoniale e deve consistere in una lesione concreta e non solo potenziale (v. Cass. n. 1/1998).
Elemento soggettivo
L'elemento soggettivo del reato di truffa è rappresentato dal dolo generico, diretto o indiretto.
Esso, quindi, è rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di indurre taluno in errore con artifici o raggiri e, in tal modo, di determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, con altrui danno e profitto ingiusto per il truffatore.
Trattamento sanzionatorio
La pena prevista dal nostro legislatore per il reato di truffa è rappresentata dalla reclusione da sei mesi a tre anni e dalla multa da cinquantuno a milletrentadue euro.
640 c.p. aggravanti
In alcuni casi, tuttavia, scattano le aggravanti (si parla di truffa aggravata) e la pena è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui il fatto che integra il reato è commesso:
- a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- con il pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare
- ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario
- ingenerando nella vittima il convincimento, non vero, di dover eseguire un ordine dell'autorità
- approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Truffa contrattuale
Quando il reo commette il reato in analisi attraverso un contratto si parla di truffa contrattuale.
Tale ipotesi particolare di truffa è caratterizzata dal fatto che l'azione delittuosa si svolge all'interno di un rapporto negoziale e si perfeziona non con la stipula ma con il verificarsi del danno per la vittima e dell'arricchimento del reo. A tale proposito, occorre chiarire che il profitto ingiusto e l'altrui danno non richiedono necessariamente la sussistenza di una sproporzione tra le prestazioni dell'uno e dell'altro contraente.
L'artificio o il raggiro possono consistere sia in un'azione posta in essere dall'agente per trasfigurare la realtà o far apparire come vera una circostanza che in realtà non è tale, sia nel silenzio in merito ad alcune circostanze che potrebbero determinare la volontà dell'altro contraente. La truffa contrattuale, pertanto, può essere integrata da un comportamento sia commissivo che omissivo.
Va infine precisato che, dal punto di vista delle tutele civilistiche, la truffa contrattuale può integrare un'ipotesi di dolo del contraente e, in quanto tale, può rendere il negozio giuridico annullabile. Ciò vuol dire che, nel termine prescrizionale di cinque anni, il truffato potrà rivolgersi al tribunale e chiedere l'annullamento del contratto stipulato solo a seguito degli artifici e dei raggiri dell'altra parte.
Truffa ai danni dello Stato
Un'altra ipotesi particolare di truffa è rappresentata dalla truffa ai danni dello Stato, che si concretizza quando il soggetto offeso dalla condotta delittuosa è rappresentato dallo Stato (o meglio, dalle sue casse).
Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un soggetto che produca un falso certificato di laurea e, in tal modo, consegua l'abilitazione all'insegnamento e la successiva immissione in ruolo (Cass. n. 6360/1994) o all'ipotesi di un soggetto che, con artifici e raggiri, faccia risultare all'Inps la sussistenza di un rapporto di lavoro inesistente al solo fine di ottenere l'indennità di disoccupazione (Cass. n. 37892/2019).
Come accennato sopra, la truffa ai danni dello Stato è ricondotta espressamente dall'articolo 640 c.p. tra le ipotesi aggravate di truffa, punite con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro.
Inoltre, per espresso rinvio operato dall'articolo 640-quater c.p., in caso di truffa ai danni dello Stato è sempre disposta anche la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea allo stesso. Quando essa non è possibile, è disposta la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore determinato secondo i criteri fissati dall'art. 322-ter c.p..
La truffa ai danni dello Stato non va comunque confusa con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, punita dall'articolo 640-bis c.p. e posta in essere quando il fatto commesso dal truffatore riguarda "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".
Cos'è la truffa in atti illeciti
Con riferimento al reato di truffa, una questione delicata riguarda la configurabilità della cosiddetta truffa in atti illeciti.
Con tale locuzione, in particolare, si intende quella truffa perpetrata ai danni di un soggetto, mentre questi cercava di perseguire un fine illecito.
L'esempio di scuola è quello di un uomo che finga di essere un pubblico ufficiale e perpetri così una truffa in danno di un altro soggetto, ricevendo da questo dei soldi che, però, nelle intenzioni della vittima servirebbero a corromperlo.
Punibilità dell'autore
Le problematiche che sono sorte intorno a tale tipologia di truffa riguardano, sostanzialmente, la sua punibilità.
Secondo una dottrina risalente, ma che trova ancora qualche referente, non è infatti possibile punire una truffa in atti illeciti. Diversamente, infatti, lo Stato tutelerebbe anche i cittadini che agiscono contro il diritto e, addirittura, lo farebbe nella stessa maniera riservata a coloro che, invece, agiscono nel pieno rispetto della legge. Punire il truffatore, in questi casi, significherebbe insomma autorizzare (seppur indirettamente) il compimento di un'azione vietata.
Tuttavia, sia la giurisprudenza (già dalla sentenza della Cassazione del 21 aprile 1978) che le posizioni dottrinali più recenti hanno completamente cambiato orientamento, facendo leva sul bene giuridico tutelato dall'articolo 640 c.p., ovverosia il patrimonio.
Del resto il legislatore, nel contemplare il reato di truffa, ha preso in considerazione quest'ultimo in sé e per sé, senza dare il peso che invece le vecchie posizioni volevano dare alla liceità dei motivi alla base dell'atto di disposizione posto in essere dal truffato.
Ciò posto, e considerato che nella truffa in atti illeciti possono essere ravvisati tutti i requisiti costitutivi contemplati dall'articolo 640 c.p., non c'è motivo di escludere la punibilità del suo autore.
Cose acquisite mediante reato
Non bisogna peraltro dimenticare che la truffa in atti illeciti è cosa ben distinta dalla truffa che ha ad oggetto cose acquisite mediante reato.
In questo secondo caso, di conseguenza, la punibilità può essere esclusa senza incorrere in alcuna contraddizione: non è più il fine della vittima ad essere illecito, ma l'oggetto della disposizione che non può dirsi legittimamente appartenente al patrimonio del truffato.
La Cassazione sul reato di truffa
Si riporta qui di seguito quanto statuito di recente dalla Corte di cassazione in alcune rilevanti sentenze in merito alla truffa:
Cassazione n. 33588/2023
In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto.
Cassazione n. 31897/2023
In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio.
Cassazione n. 27061/2023
In tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa correlative al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest'ultimo è priva di ogni effetto.
Cassazione n. 7521/2022
Sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Rv. 257340), mentre ricorre il reato ex art. 646 cod.pen. quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Rv. 269234).
Cassazione n. 49110/2019
Il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si configura allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. Nella truffa contrattuale l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.
Cassazione n. 26936/2018
L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio.
Truffa: procedibilità
La regola generale in tema di procedibilità del reato di truffa è rappresentata dalla querela della persona offesa, senza la quale, quindi, il colpevole non può essere perseguito.
In alcuni casi, giudicati più gravi dal nostro legislatore, il delitto in analisi è procedibile d'ufficio.
Si tratta delle ipotesi in cui la truffa è aggravata ai sensi dell'articolo 640 del codice penale o quando il reato patrimoniale cagionato alla vittima sia di rilevante gravità.
