Furto con strappo

Analisi del reato di furto con trappo: bene giuridico, soggetto attivo, elemento oggettivo, elemento soggettivo, trattamento sanzionatorio.

La norma che si occupa di disciplinare il furto con strappo è l'art. 624 bis c.p., comma 2, ai sensi del quale commette tale fattispecie delittuosa: "... chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona."

Il bene giuridico protetto

La norma è posta in via principale a presidio del patrimonio.

Soggetto attivo

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da parte di chiunque.

Soggetto passivo è colui che detiene, quindi ha la disponibilità materiale o giuridica della cosa.

In ogni caso si precisa che, ai fini della configurazione del furto in abitazione, non è necessario che il soggetto a cui è sottratta la cosa ne sia proprietario, essendo sufficiente la mera detenzione.

Elemento oggettivo

La condotta consiste nell’impossessamento di una cosa mobile altrui tramite sottrazione a chi la detiene. Per sottrazione si intende la privazione dell’altrui possesso finalizzato all'impossessamento da parte del soggetto agente, che in questo modo acquisisce un potere autonomo sulla cosa. 

Elemento soggettivo

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico che si traduce nella coscienza e volontà della condotta al fine di trarre profitto per sé o per altri.

Trattamento sanzionatorio

Il furto con strappo è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Differenza con il reato di rapina

Un importante tema si configura nella distinzione tra il reato di furto con strappo e la fattispecie di rapina. In particolare, nella fattispecie di furto con strappo la violenza viene esercitata esclusivamente sulla cosa anche se, a causa della relazione fisica tra la persona e la cosa, possa derivare una ripercussione indiretta ed involontaria sulla persona. Nella rapina, invece, la violenza deve estendersi direttamente alla persona; ciò accade quando la cosa che viene sottratta risulti particolarmente aderente al corpo della vittima.

Giurisprudenza sul furto con strappo

La Corte costituzionale, con sentenza n. 125/2016, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p. nella parte in cui prevede che non si possa disporre la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei soggetti condannati per aver commesso il reato di furto con strappo. 

Possiamo poi citare le seguenti pronunce di legittimità e di merito:

Cassazione sentenza n. 15524/2020

Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni. 

Cassazione sentenza n. 24297/2016

Integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina, quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica fra il possessore e la cosa sottratta.

Cassazione sentenza n. 49832/2013

Si configura il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la "res" è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa.

Corte d'Appello Taranto sentenza n. 647/2014

La condotta delittuosa consistita nella sottrazione con strappo, in danno della persona offesa, della borsa nella disponibilità della stessa (nella specie contenente una modesta somma di denaro e le chiavi di casa) integra il delitto previsto e punito dall'articolo 624 bis, comma 2, c.p. In circostanze siffatte deve, invero, dirsi realizzato l'impossessamento della borsa e del suo contenuto con sottrazione della stessa alla persona offesa, compiuta mediante strappo, così come previsto dalla richiamata norma codicistica.