Il furto in abitazione è un'ipotesi peculiare di furto, punita in via specifica rispetto alla fattispecie generale dall'articolo 624-bis del codice penale che recita: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500".
- Natura giuridica
- Il bene giuridico protetto
- Soggetto attivo
- Elemento oggettivo
- Elemento soggettivo
- Consumazione del reato
- Trattamento sanzionatorio
- La Cassazione sul furto in abitazione
- Cassazione sentenza n. 1167/2021
- Cassazione sentenza n. 38236/2016
- Cassazione sentenza n. 24763/2015
- Cassazione sentenza n. 12180/2015
Natura giuridica
Il reato di furto in abitazione è un delitto contro il patrimonio.
In particolare, si tratta di un reato complesso, composto dai reato di furto e violazione di domicilio.
Il bene giuridico protetto
Il reato in analisi è un reato plurioffensivo che viola il patrimonio e il domicilio. Il bene protetto è la relazione di fatto tra la persona e la cosa mobile.
Soggetto attivo
Si tratta di un reato comune che può essere commesso da parte di chiunque.
Soggetto passivo è colui che detiene, quindi ha la disponibilità materiale o giuridica della cosa.
In ogni caso si precisa che, ai fini della configurazione del furto in abitazione, non è necessario che il soggetto a cui è sottratta la cosa ne sia proprietario, essendo sufficiente la mera detenzione.
Elemento oggettivo
La condotta è nell'essenza sovrapponibile a quella del furto semplice, con la specificazione che deve avvenire all'interno di un luogo di privata dimora.
L'espressione privata dimora, rilevante ai fini di cui all'art. 624-bis c.p., ha un significato più ampio di quello di domicilio e abitazione.
La Cassazione, già con sentenza n. 169790/85, ha definito la privata dimora come ogni luogo privato funzionale all'esplicazione della vita culturale, professionale e politica di ogni soggetto. Il termine include tutti i luoghi in cui la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, gli atti della vita privata (Cassazione, sezione V, sentenza n. 7293/2015), compresi altresì studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali (Cassazione n. 43671/2003).
Elemento soggettivo
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, al dolo specifico del furto (finalità di trarre un profitto) si affianca la coscienza e la volontà d'introdursi in un luogo e la consapevolezza che la dimora o la sua pertinenza è altrui.
Consumazione del reato
Il furto in abitazione si consuma quando il soggetto, dopo aver fatto ingresso nel luogo di privata dimora, si impossessa del bene mobile altrui. L'ingresso nel luogo di privata dimora deve essere quindi finalizzato alla commissione del furto. Come ha avuto modi di precisare la Corte di Cassazione con sentenza n. 21881/2010: "Risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso".
Trattamento sanzionatorio
Il reato in esame è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La Cassazione sul furto in abitazione
Di seguito una serie di massime della Cassazione sul furto in abitazione:
Cassazione sentenza n. 1167/2021
Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore . di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno.
Cassazione sentenza n. 38236/2016
Il camper destinato a uso abitativo costituisce luogo di privata dimora, tuttavia, trattandosi di un mezzo di locomozione non si può prescindere dall'utilizzo concreto che ne viene fatto dalla persona offesa.
Cassazione sentenza n. 24763/2015
Integra il reato previsto dall'articolo 624-bis c. p., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduce all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
Cassazione sentenza n. 12180/2015
Integra il delitto di furto in abitazione previsto dall'articolo 624 bis c. p. il fatto commesso nello spogliatoio di un circolo sportivo.
