Appropriazione indebita

Analisi del reato di appropriazione indebita: bene giuridico, soggetto attivo, elemento oggettivo, elemento soggettivo, trattamento sanzionatorio

Il reato di appropriazione indebita è previsto e punito dall'art. 646 del codice penale che recita: Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000

Natura giuridica

Il reato in esame è un delitto contro il patrimonio.

Si tratta di un reato comune, a forma libera, a dolo generico.

Bene giuridico

il reato di appropriazione indebita ha carattere di reato plurioffensivo, in quanto colpisce congiuntamente:

  • il diritto di proprietà

  • il legame di fiducia che lega il proprietario al possessore.

Soggetto attivo

Soggetto attivo del reato può essere chiunque abbia il possesso materiale del bene. L'unica eccezione à rappresentata, ovviamente, dal proprietario della cosa, stante il requisito dell'altruità.

Di conseguenza, possono essere condannati per appropriazione indebita i comproprietari, i compossessori, i coeredi e i soci (Cass. SS.UU., n. 37954/2011; SS.UU. n. 1327/2005). 

Con particolare riferimento al comproprietario, il reato in analisi può configurarsi solo quando egli sia anche l'unico possessore del bene. In caso contrario, si configura la sottrazione di cose comuni, punita dall'articolo 627 del codice penale.

Su questo piano poi il reato di appropriazione indebita si distingue dal reato di peculato. A parità di condotte il reato di peculato deve essere commesso da parte del soggetto che possegga la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Elemento oggettivo

Il fatto tipico di reato risulta integrato con l'appropriazione della res da parte di colui che ne abbia il possesso. L'elemento essenziale si caratterizza nell'interversione del titolo di possesso che si realizza quando il detentore si comporti uti dominus verso la stessa.

Il possessore, soggetto agente del reato, abusa della propria posizione a danno del legittimo proprietario della cosa mobile.

Elemento soggettivo

Elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita è il dolo specifico, giacché oltre alla rappresentazione della coscienza e della volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui posseduta, occorre lo specifico ed ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante una condotta che eccede le facoltà o i diritti compresi nel titolo del possesso (la c.d. interversione del possesso), senza che sia indispensabile che il profitto ingiusto sia effettivamente conseguito (Cass. n. 32155/2012).

Consumazione del reato

Il reato di appropriazione indebita si intende consumato quando il soggetto che ha la disponibilità  della cosa pone in essere un comportamento idoneo a esprimere la volontà  di appropriarsene in via definitiva.

Trattamento sanzionatorio

Come si vede, l'appropriazione indebita, a seguito delle modifiche apportate dalla legge anticorruzione 2018, è punita con:

  • la reclusione da due a cinque anni

  • la multa da euro 1.000 a euro 3.000

E' stato il ddl anticorruzione 2018 (convertito in legge nel mese di dicembre 2018) a sancire un giro di vite sulle pene previste dall'art. 646 c.p. 

Prima dell'intervento normativo, infatti, il reato di appropriazione indebita era punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 1.032 euro. 

Appropriazione indebita aggravata

Nel caso in cui il fatto sia stato commesso da chi possedeva il bene a titolo di deposito necessario è tuttavia previsto un aumento di pena che è connesso alla maggiore riprovazione sociale che tale circostanza suscita ma che l'articolo 646 non quantifica espressamente.

Si precisa che si ha deposito necessario nel caso in cui lo stesso non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinato da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o un altro accadimento non previsto.

Rapporto e differenze con altri reati

Appropriazione indebita e furto

Presupposto della fattispecie criminosa de qua, che vale a distinguerla da quella del reato di furto, è la situazione di possesso della cosa altrui, sorto in base a qualsiasi titolo, purché non idoneo al trasferimento della proprietà.

Pur richiamando i medesimi concetti di natura civilistica, la nozione di possesso della fattispecie incriminatrice se ne differenzia, involgendo ogni situazione giuridica che si concretizza nel potere di disporre della cosa in modo autonomo al di fuori della sfera di vigilanza del proprietario, abbracciando in tal senso anche la detenzione (cfr. Cass. n. 34851/2008; n. 39909/2007).

Finalità della previsione sanzionatoria è quella di punire, con lo strumento penale, chiunque si trovi ad avere la disponibilità  di un bene e approfittando di tale situazione di vantaggio si comporti rispetto allo stesso, uti dominus, ossia come se ne fosse il proprietario, compiendo atti di destinazione del bene stesso incompatibili sia con il titolo che con le ragioni che ne legittimano il possesso (o la detenzione).

Il delitto si intende consumato con il compimento della condotta appropriativa, ovvero quando il soggetto si comporta uti dominus verso la cosa della quale ha disponibilità  per qualsivoglia motivo.

Appropriazione indebita e peculato

Come già anticipato, il reato di appropriazione indebita presenta una differente natura rispetto al reato di peculato.

In particolare, mentre il peculato è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia la disponibilità materiale o giuridica del bene in ragione o a causa del proprio ufficio, il reato di peculato preserva la natura di reato comune, potendo essere commesso da parte di chiunque.

Nel primo caso, pertanto, il possesso deve essere qualificato, mentre nella seconda ipotesi il possesso può essere anche semplice.

Prescrizione

Il normale termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita (ossia senza tenere conto delle interruzioni) è di sei anni.

Infatti, l'articolo 157 del codice penale (v. libro primo titolo VI del codice penale) stabilisce che "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione". 

Giurisprudenza sull'appropriazione indebita

Riportiamo qui di seguito quanto affermato dalla Cassazione in materia di appropriazione indebita in alcune recenti sentenze:

Cassazione penale n. 42482/2023

In tema di appropriazione indebita, il mancato ritiro presso l'ufficio postale della raccomandata con cui l'azienda comunica la volontà di rientrare nel possesso del bene aziendale affidato al dipendente può costituire elemento di prova della consapevolezza dell'imputato dell'obbligo di restituzione, a condizione che ricorrano altri indici dimostrativi di tale conoscenza.

Cassazione penale n. 19949/2023

Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria.

Cassazione sentenza n. 4293/2022

Per costante insegnamento di questa Corte, la creazione ed utilizzazione extracontabile di fondi sociali non integra di per sé il reato di appropriazione indebita qualora risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente a quello della società (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998).

Cassazione sentenza n. 43656/2021

Solamente in presenza di aggravanti ad effetto speciale può ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod. pen., mentre in tutti gli altri rimanenti casi rimane ferma la procedibilità esclusivamente a querela di parte (si veda, in termini, Sez. 2, sentenza n. 21700 del 2019). 

Cassazione sentenza n. 37300/2019

Il più recente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, ritiene che il delitto di appropriazione indebita sia reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, quando l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà  espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.

Cassazione sentenza n. 24471/2019

Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che considera sussistente il reato di appropriazione indebita, anche nell'ipotesi di uso indebito della cosa, qualora ricorrano determinate circostanze. Quello che conta è che l'uso indebito del bene, sia avvenuto trascendendo completamente - come nel caso di specie - i limiti del titolo in virtù del quale l'agente deteneva in custodia il bene, di modo che l'atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell'inversione del possesso che costituisce l'elemento oggettivo della struttura del reato. 

Cassazione sentenza n. 45298/2017

L'appropriazione indebita si verifica nel momento in cui il detentore attua la c.d. interversione del possesso che consiste nell'attuare sul bene di proprietà  altrui atti di disposizione uti dominus e, quindi, nell'intenzione di convertire il possesso in proprietà ". Tuttavia "la semplice ritenzione del bene, quando origini da una lite civile in cui ognuno dei contendenti fa valere le proprie ragioni nei confronti dell'altro, non costituisce, di per sé, un indice sicuro della volontà  di intervertire il possesso e cioè un comportamento uti dominus, potendo, al più, essere qualificato come un mero inadempimento come tale solo civilisticamente sanzionabile. 

Cassazione sentenza n. 15815/2017

Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica, la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l'acconto sul prezzo del bene promesso in vendita.

Aspetti procedurali

Il reato di appropriazione indebita è punibile sempre a querela della persona offesa.

Il decreto legislativo numero 36/2018 ha infatti abrogato la previsione in forza della quale il reato in analisi era eccezionalmente procedibile d'ufficio se il fatto era commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o se ricorreva taluna delle circostanze indicate nell'art. 61, n. 11, c.p. (ovverosia il fatto era commesso con abuso di autorità  o di relazioni domestiche o con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ).

A tal proposito va ricordato che il diritto di querela va necessariamente esercitato nel termine massimo di tre mesi decorrenti dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

La competenza appartiene al Tribunale Monocratico.

Come si presenta querela per il reato di appropriazione indebita

Prima di presentare denuncia-querela per appropriazione indebita, è necessario accertarsi che vi sia stata effettiva appropriazione del bene da parte di un soggetto che ne aveva il legittimo possesso e che essa sia stata finalizzata a trarre un ingiusto profitto, nella piena conoscenza dell'altruità della cosa.

Al fine di ottenere giustizia, ci si potrà rivolgere, anche personalmente, alla Polizia Giudiziaria o direttamente all'Autorità Giudiziaria.

Occorre precisare che il termine di tre mesi per proporre querela, "per il reato di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene, e quindi non necessariamente dalla scadenza del termine stabilito per la consegna, in quanto la mera mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato" (cfr. Cass. n. 18860/2012).

Fac-simile denuncia-querela appropriazione indebita

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO

IL TRIBUNALE DI______

p.c. CARABINIERI, POLIZIA GIUDIZIARIA, … DI _________

Il sottoscritto ________________________ nato a _____________________ il ___________ e residente in _____________ alla via ______________________ n. _____ (C.F.: _______________________________)
ESPONE QUANTO SEGUE

__________ (procedere a una descrizione dei fatti quanto più dettagliata possibile, senza omettere date, luoghi, orari, etc. relativi all'accadimento)

 

Per i fatti di cui sopra, il sottoscritto ______________, come sopra meglio individuato, presenta formale

DENUNCIA - QUERELA

e chiede che si proceda nei confronti di ________________ (o nei confronti di ignoti) per il reato di cui all'art. 646 c.p., perché, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava di ___________, e per tutte le eventuali altre fattispecie di reato ravvisabili nei fatti rappresentati.

Chiede altresì ai sensi dell'art. 408, co. II, c.p.p., di essere informato circa l'eventuale archiviazione del procedimento, alla quale sin da ora ci si oppone, nonché, ai sensi dell'art. 406, co. III, c.p.p., di essere informato circa l'eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.

Con riserva di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette condotte.

Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si rendessero necessari ai fini dell'accertamento dei fatti denunciati.

Indica quali persone informate dei fatti: ___________ .

(Nomina quale difensore di persona offesa l'Avv. _______________ del Foro di _______________ con studio in ____________ alla via _________________ n. _____, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento).

Produce i seguenti documenti:

1) ….

2) ….

….

Con osservanza.

Luogo, data Firma