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Affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio

L'affidamento dei figli è l'insieme delle regole che disciplinano la responsabilità genitoriale, il collocamento e il mantenimento dei figli quando i genitori si separano, divorziano o cessano la convivenza. La normativa vigente, contenuta negli artt. 337-bis e seguenti del codice civile e nel Titolo IV-bis del codice di procedura civile (artt. 473-bis.1 e ss.), si applica a tutte le famiglie, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o conviventi.

Indice completo della guida sull'affidamento dei figli

La responsabilità genitoriale

Al centro della disciplina dell'affidamento vi è la responsabilità genitoriale, che comprende l'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori nei confronti dei figli minori. Il termine ha sostituito quello di "potestà genitoriale" a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal D.Lgs. 154/2013, che hanno anche eliminato ogni distinzione formale e sostanziale tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.

La responsabilità genitoriale spetta a entrambi i genitori (art. 316 c.c.) e permane anche dopo la separazione o il divorzio. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (salute, istruzione, educazione) devono essere prese di comune accordo; in caso di disaccordo insanabile, la decisione è rimessa al giudice.

Il principio di bigenitorialità

Il principio di bigenitorialità, introdotto dalla legge n. 54/2006 e oggi sancito dall'art. 337-ter c.c., riconosce ai figli il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo principio si collega direttamente all'art. 30 della Costituzione e alle principali convenzioni internazionali in materia di diritti dell'infanzia.

Il fallimento del progetto di coppia non deve confondersi con gli obblighi derivanti dall'essere padre o madre: la responsabilità genitoriale persiste e si esercita pienamente anche dopo la separazione o il divorzio.

Affidamento condiviso e affidamento esclusivo

La regola generale è l'affidamento condiviso: il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. Solo quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore il giudice può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo a uno dei genitori (art. 337-quater c.c.).

Anche in caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli e di partecipare alle decisioni di maggiore interesse.

Il collocamento e la residenza del minore

L'affidamento condiviso non implica necessariamente una suddivisione paritaria del tempo tra i genitori. Il giudice stabilisce presso quale genitore il minore è collocato in via prevalente e determina tempi e modalità della frequentazione con l'altro genitore. La giurisprudenza più recente tende a superare il criterio della preferenza materna (maternal preference) in favore di una valutazione basata esclusivamente sull'interesse del minore.

Il mantenimento dei figli

Ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito (art. 337-ter, comma 4, c.c.). Il giudice, quando necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico, tenendo conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, delle risorse economiche dei genitori e del valore dei compiti di cura svolti da ciascuno. L'obbligo di mantenimento si estende anche ai figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti.

La Riforma Cartabia e l'affidamento dei figli

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha riformato il rito dei procedimenti di famiglia con il nuovo Titolo IV-bis del codice di procedura civile. Tra le principali novità che incidono sull'affidamento:

Il piano genitoriale (art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.): documento che deve essere allegato al ricorso introduttivo quando vi siano figli minori, nel quale i genitori indicano gli impegni e le attività quotidiane dei figli e le modalità proposte per la loro gestione.

L'ascolto del minore (artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.): il giudice deve ascoltare il minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e maturità.

La mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.): il giudice può informare le parti della possibilità di rivolgersi a un mediatore familiare, su base volontaria.

I provvedimenti in caso di inadempienze (art. 473-bis.39 c.p.c.): il giudice può adottare misure coercitive, compresa la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, nei confronti del genitore che non rispetta i provvedimenti sull'affidamento.

Approfondimenti

L'affidamento condiviso

L'affidamento esclusivo

Bigenitorialità e responsabilità genitoriale

Accordi tra genitori e mediazione familiare

Aspetti patrimoniali nell'affidamento

L'affidamento di figli maggiorenni

L'evoluzione normativa