Accordi tra genitori e mediazione familiare
Gli accordi tra genitori, l'ascolto del minore e la mediazione familiare nei procedimenti di affidamento dei figli. Guida aggiornata con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
L'affidamento dei figli (indice delle guide)
Gli accordi tra genitori
È nello spirito della normativa sull'affidamento condiviso (introdotta dalla legge n. 54/2006) responsabilizzare le figure genitoriali concedendo alle stesse maggiori spazi di autodeterminazione. Il giudice, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., deve "prendere atto" degli accordi eventualmente intercorrenti tra i genitori, sempreché gli stessi non vadano contro l'interesse primario dei minori. Il termine "prendere atto" è più incisivo rispetto a ciò che prevedeva la precedente normativa, la quale enunciava che il giudice doveva "tener conto" dei patti tra genitori. Di qui il ruolo primario di tali accordi, idonei in astratto a regolare qualsiasi aspetto delle relazioni post coniugali, sia dal punto di vista patrimoniale che affettivo, entro i limiti generali posti dall'ordinamento.
Effettuato un controllo preventivo di compatibilità tra gli interessi dei minori e accordi prospettati, il giudice può quindi procedere ad una sorta di ratifica degli stessi, lasciando che siano i genitori a trovare l'equilibrio relazionale nei confronti dei figli. Resta tuttavia esclusa la possibilità che i genitori, mediante accordo, possano escludere l'attuazione dell'affidamento condiviso ove questo sia ammissibile.
Il piano genitoriale
Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), gli accordi tra genitori sono ulteriormente valorizzati attraverso il piano genitoriale (art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.), documento che deve essere allegato al ricorso introduttivo e nel quale i genitori indicano gli impegni e le attività quotidiane dei figli e le modalità proposte per la loro realizzazione.
L'ascolto del minore
Il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano è previsto dall'art. 336-bis c.c. (introdotto dal D.Lgs. 154/2013) e, in ambito familiare, dall'art. 337-octies c.c., il quale dispone che prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti relativi all'affidamento, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Con la Riforma Cartabia, l'ascolto del minore nei procedimenti di famiglia è ulteriormente disciplinato dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. L'art. 473-bis.4 prevede che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore, manifestamente superfluo, o se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.
L'art. 473-bis.5 c.p.c. disciplina le modalità dell'ascolto: esso è condotto personalmente dal giudice, che può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età. Dell'ascolto è effettuata registrazione audiovisiva.
Nel caso in cui il giudice non disponga l'audizione del minore senza adeguata motivazione si integra, dal punto di vista processuale, una lesione del contraddittorio. Il minore è messo nelle condizioni di esprimere i propri bisogni, essendo l'intero procedimento di affidamento incentrato sull'obiettivo primario del mantenimento della sua integrità psicofisica. Per quanto concerne le modalità dell'audizione, essa deve avvenire in modo da permettere al minore di esprimersi il più liberamente possibile, senza condizionamenti esterni. Dalla sua audizione può derivare la scelta stessa del giudice nel disporre l'affidamento condiviso o esclusivo, a patto che, oltre al mero orientamento del minore, si accompagnino elementi oggettivi a sostegno della scelta, la quale deve essere adeguatamente motivata.
La mediazione familiare
L'intervento di un terzo neutrale spesso favorisce una composizione pacifica degli interessi in discussione, aiutando le parti a raggiungere un adeguato compromesso. La mediazione familiare è uno strumento specifico, distinto dalla mediazione civile e commerciale, volto a ridurre la conflittualità tra i genitori nell'interesse dei figli.
Con la Riforma Cartabia, la mediazione familiare è espressamente disciplinata dall'art. 473-bis.10 c.p.c., che consente al giudice di informare le parti della possibilità di rivolgersi a un mediatore familiare. Si tratta tuttavia di una facoltà, non di un obbligo: la mediazione resta uno strumento volontario, e il giudice non può imporla alle parti.
Al mediatore familiare spetta un compito delicato: trattare, in vista di una possibile composizione pacifica, controversie di natura sia economica che relazionale. Il sostegno dei mediatori familiari è molto importante soprattutto nei casi di affidamento condiviso: il benessere dei figli potrà essere preservato solo laddove gli adulti mettano da parte personali incomprensioni e si affidino alla guida di un professionista, in grado di apportare all'interno del nucleo familiare la propria competenza con un punto di vista esterno e neutrale.
