La diffamazione è un reato regolato dall'art. 595 c.p., consistente nell'offesa della reputazione altrui attraverso la parola o mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione; si distingue dall'ingiuria, poiché in quest'ultima l'offesa avviene in presenza della persona a cui è diretta mentre la diffamazione presuppone l'assenza del soggetto passivo.

Il bene giuridico oggetto della norma di riferimento è rappresentato dall'onore altrui, inteso come immagine e considerazione che il mondo ha della persona; si tratta di un reato di evento, che si consuma cioè nel momento in cui la persona offesa ha avuto percezione delle accuse ad essa rivolte ed è punibile con la multa fino a 1.032 euro o con la reclusione fino a un anno.

Il reato di diffamazione è procedibile a querela della persona offesa e può essere proposta entro tre mesi dalla conoscenza del fatto.