Reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di un avvocato: per il tribunale di Foggia il termine "avvocatuccio" non offende la reputazione

Diffamazione a mezzo stampa nei confronti di un avvocato: la vicenda

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In periodo di emergenza sanitaria un Avvocato si recava presso un comune diverso da quello di sua residenza per acquistare generi di prima necessità per la madre, residente e dimorante in un comune limitrofo, all'epoca non autosufficiente a causa di un intervento chirurgico che aveva subito.

Veniva controllato, su segnalazione del sindaco del comune limitrofo, dalla polizia locale, alla quale rilasciava autocertificazione (vigente in quel periodo) attestante quanto sopra (erano consentiti gli spostamenti da un comune all'altro per motivi di necessità e di urgenza).

In un video diffuso su Facebook il sindaco affermava, in maniera del tutto gratuita, di aver fatto "beccare" qualche "avvocatuccio" proveniente da altri paesi e che era strano che un avvocato, che dovrebbe far rispettare la legge e che la rappresenta, poi è lui stesso a non rappresentarla, aggiungendo che chi deve applicare la legge e farla rispettare la dovrebbe leggere attentamente.

Secondo il citato sindaco l'Avvocato doveva restare a casa sua, senza addurre scuse sulla capacità di deambulare della madre (metteva quindi in dubbio le condizioni di salute della madre dell'Avvocato, pur non conoscendole e pur non essendo un medico).

Su un giornale, inoltre, dichiarava che in quel momento non era consentito spostarsi.

Querela per diffamazione a mezzo stampa e decisione del tribunale

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Il sindaco ed il direttore responsabile del giornale venivano querelati dall'Avvocato (che andava a "zonzo", come si leggeva nel titolo del giornale) per diffamazione a mezzo stampa e, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM, il GIP presso il Tribunale di Foggia disponeva l'archiviazione, ritenendo, in adesione alle indicazioni del PM, che i termini adoperati dal sindaco erano espressione del diritto di critica e che l'espressione "avvocatuccio" assumeva il significato di un mero giudizio critico negativo e non di una gratuita ed immotivata aggressione della reputazione dell'avvocato.

La discutibilità della decisione del G.I.P.

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La detta decisione del Tribunale di Foggia è estremamente discutibile: nessuna scriminante sussiste nel caso di specie, non avendo manifestato il citato sindaco alcuna critica atta ad escludere il reato di diffamazione a mezzo stampa, avendo falsamente dichiarato che la madre dell'Avvocato deambulava tranquillamente (ciò non corrispondeva a realtà ed era attestato da certificazioni mediche che smentivano quanto affermato pubblicamente dal sindaco) ed avendo affermato che l'Avvocato non rispettava la legge, aggiungendo che la legge doveva essere letta attentamente. Il sindaco diffondeva notizie non vere, denigrando l'Avvocato, chiamandolo addirittura "avvocatuccio". Nel titolo del giornale, addirittura, si leggeva che l'avvocato andava "a zonzo" (secondo il sindaco non era quello il momento di risparmiare sulla spesa!).

Secondo il G.I.P. del Tribunale foggiano, inoltre, il termine "avvocatuccio" non lederebbe la reputazione dell'Avvocato: e se il G.I.P. pubblicamente avesse ricevuto gli appellativi di "gippuccio" o "magistratuccio" non avrebbe considerato, quindi, i detti termini offensivi della reputazione propria e della sua categoria?

Il direttore del giornale, inoltre, non esercitava il dovuto controllo sulla veridicità della notizia.

Il difensore di fiducia del sindaco era il suo vice sindaco…

L'assenza di rimedi impugnatori nel merito

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Nel nostro ordinamento, caratterizzato dal principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, manca un rimedio impugnatorio per far valere illegittimità afferenti il merito dei provvedimenti di archiviazione.

La decisione del G.I.P. appena richiamata non può essere impugnata per ragioni di merito.

L'art. 410 bis c.p.p., infatti, consente di proporre reclamo innanzi al Tribunale monocratico avverso i provvedimenti di archiviazione solamente per far valere alcune ipotesi di nullità (anteriormente alla legge 23 giugno 2017, n. 103, invece, poteva essere esperito ricorso per Cassazione).

Il provvedimento di archiviazione è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nei soli casi di nullità previsti dalla legge, e, quindi, nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e non del contraddittorio sostanziale, relativamente a censure concernenti la valutazione del giudice circa la configurabilità del reato prospettato.

L'unico rimedio attualmente esperibile è la richiesta di riapertura delle indagini preliminari, motivata dall'esigenza di nuove investigazioni, in ragione della limitata efficacia di accertamento del provvedimento di archiviazione, non caratterizzato dalla stabilità e dall'irrevocabilità, fermi i rimedi civilistici.

La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato la natura "interlocutoria e sommaria" dei provvedimenti di archiviazione (non assimilabili alle sentenze).

Un monito al Parlamento: il legislatore italiano potrebbe introdurre la possibilità di impugnare nel merito provvedimenti siffatti, non limitando, come avviene attualmente, il reclamo a sole violazioni formali.

Trattasi, comunque, di possibilità alquanto remota, visto che in più occasioni sia i Supremi Giudici sia i Giudici delle Leggi hanno ribadito la conformità della disciplina attualmente vigente alla legislazione comunitaria.


Giuseppe FALCONE

Avvocato Cassazionista e Criminologo

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