La legge di conversione del Decreto Aiuti bis ha introdotto delle modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell'art. 545 c.p.c.
Il nuovo articolo 545 c.p.c. prevede, adesso che 'Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.'
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Oggi One LEGALE ti offre in omaggio, partendo da un importante articolo di analisi de ilQG, il commento all'articolo modificato:
- Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili)
E due formule:
- Pignoramento di stipendi o salari oltre la misura di un quinto
- Pignoramento presso terzi di pensione erogata dall'INPS
Lo speciale Crediti Impignorabili: il nuovo articolo 545 c.p.c. affronta, inoltre, aspetti importanti tra i quali:
- Crediti alimentari e sussidi
- Retribuzioni dei dipendenti pubblici e privati
- Le novità del D.L. 27.6.2015, n. 83 e del D.L. 9.8.2022, n. 115
- Fondo patrimoniale e beni impignorabili per tale ragione
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