E' quanto risulta dal provvedimento del Garante nei confronti di un esercizio pubblico, sanzionato con 2mila euro di multa

Telecamera esercizio commerciale pubblica via e privacy

[Torna su]

La telecamera del negozio riprende non solo la strada ma anche l'ingresso di un'abitazione privata? Scatta la multa per violazione della privacy. Così ha disposto il Garante con il provvedimento n. 9809504.

Il fatto

Il Sig. XX ha presentato un reclamo lamentando l'installazione, da parte dell'esercizio commerciale YY, di una videocamera girevole che, in ragione delle sue caratteristiche e della sua collocazione sull'angolo dell'edificio, risultava idonea a inquadrare non solo la pubblica via, ma anche gli ingressi (pedonale e carraio) alla propria abitazione e, dunque, in grado di riprendere il reclamante ad ogni suo spostamento quotidiano, sia in entrata sia in uscita dalla propria dimora. Il reclamante ha inoltre rappresentato che la videocamera in questione non era segnalata con appositi cartelli di informativa.

L'istruttoria del Garante

[Torna su]

Il Garante ha quindi attivato il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza. Nel corso dell'accertamento ispettivo, i militari hanno rilevato l'esistenza di un un'unica telecamera motorizzata collocata all'angolo dell'incrocio tra due vie che, oltre a riprendere il marciapiede prospiciente alla vetrina dell'esercizio commerciale della Società, nel suo movimento ciclico riprendeva anche ampie aree dei marciapiedi e della carreggiata delle vie pubbliche, oltre a finestre e porte di accesso degli immobili privati che affacciano sulle predette strade, situati anche sul lato opposto rispetto a quello dove si trova l'esercizio commerciale.

Multa per violazione della privacy

[Torna su]

L'angolo di visuale della telecamera utilizzata ha comportato pertanto un trattamento sicuramente eccedente rispetto al legittimo interesse dell'esercizio commerciale. È stata accertata anche l'assenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Vi è stata quindi una violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e c) e in assenza di idonea informativa, non osservando quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento. In particolare, sia l'assenza del principio di trasparenza che presuppone che "gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata" (punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010) sia del principio di minimizzazione che presuppone che "i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati".

Il trattamento di dati personali è risultato pertanto illecito, e il Garante ha per questo sanzionato l'autore con due mila euro di multa, ordinando l'adozione delle misure necessarie a circoscrivere la ripresa alle sole aree di stretta pertinenza, che possono ricomprendere le immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, inoltre garantendo l'informativa agli interessati.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: