Supergreen pass: la circolare del Ministero
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Con la circolare prot. 13350/117/2/1 (sotto allegata) del 4 gennaio 2021, il gabinetto del Ministro dell'Interno, nel rivolgersi ai Prefetti di tutte le province, ai Commissari del Governo, al Presidente della Giunta della Valle D'Aosta e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ricorda che il recente decreto 229 del 30 dicembre 2021 ha prorogato lo stato di emergenza a causa della pandemia fino al 30 marzo 2022 e ha previsto l'obbligo del green pass rafforzato in tutte quelle attività e luoghi in cui vi è un concreto pericolo di assembramento, come alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, impianti sportivi e centri culturali.
Disposizioni che, come ricorda la circolare, non valgono per i minori degli anni 12 e per coloro per i quali la vaccinazione presenta delle controindicazioni mediche.
Le sanzioni per chi trasgredisce
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Nel ricordare il contenuto del decreto il Gabinetto del Ministro ricorda poi ai gestori della attività e dei servizi, il cui accesso è condizionato dal possesso del certificato verde rafforzato, che sono tenutia verificare che l'accesso avvenga nei modi stabiliti dal decreto, perché primo presidio di controllo.
La circolare rileva infatti e soprattutto perché a un certo punto richiama la disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 4 del decreto n. 229/2021, che rinvia sul punto all'art 4 del dl n. 19/2020 convertito dalla legge n. 35/2020.
Disposizione che commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.
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Scarica pdf Circolare Ministro Interno 04.01.2022