La riforma del processo civile ha introdotto importanti cambiamenti in tema di licenziamenti: abolito il rito Fornero, sì ai riti speciali sui licenziamenti discriminatori

Licenziamenti, stop al doppio binario

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La riforma del processo civile ha interessato anche il rito del lavoro, apportando degli importanti cambiamenti per quel che riguarda le controversie sui licenziamenti.

In particolare, come andremo ad esaminare in questa breve guida, è stata disposta l'unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti.

Ciò significa che viene meno il doppio binario attuale, in base al quale i licenziamenti relativi a rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 venivano decisi con il c.d. rito Fornero (e cioè con ordinanza esecutiva e sentenza resa solo a seguito di eventuale opposizione all'ordinanza), mentre per quelli instaurati successivamente a tale data si applicava la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro.

Cancellato il rito Fornero

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Con le nuove norme, che saranno emanate dal Governo entro un anno dall'approvazione della legge delega di riforma, l'unico rito applicabile per l'impugnazione dei licenziamenti sarà il rito del lavoro previsto dagli artt. 409 ss. del codice di procedura civile.

La ratio di questa fondamentale modifica risiede principalmente nell'esigenza di trattare in maniera uniforme tali controversie, senza differenziazioni di trattamento giustificate esclusivamente dalla data di assunzione del lavoratore.

La trattazione delle cause di licenziamento in cui verrà proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro dovrà avere carattere prioritario.

Inoltre, il rito del lavoro troverà applicazione anche riguardo alle azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, ivi comprese le controversie che risultino contestuali alla cessazione del rapporto associativo.

Licenziamenti discriminatori e riforma processo lavoro

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Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda l'impugnazione dei licenziamenti discriminatori ed è rappresentato dalla possibilità per il lavoratore di scegliere il rito con cui far valere i propri diritti.

Il lavoratore licenziato, infatti, potrà scegliere se ricorrere al rito del lavoro o ad uno dei riti speciali previsti dalla legge, in particolare:

  • il procedimento contro le discriminazioni previsto dal Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006)
  • il rito sommario di cognizione previsto dal d. lgs. 150/2011

Entrambi i riti speciali sono caratterizzati dalla sommarietà della cognizione che può portare a una decisione immediatamente esecutiva.

In particolare, nel rito previsto dal Codice delle pari opportunità, affidato al tribunale in funzione di giudice del lavoro, il giudice emana decreto esecutivo dopo aver assunto sommarie informazioni.

Il giudizio a cognizione piena e la conseguente sentenza sono solo eventuali, poiché dipendono dalla eventuale impugnazione del decreto.

Analogamente, nel rito previsto dal d. lgs. 150/11, il giudice emana ordinanza esecutiva a seguito di sommaria cognizione.

Entrambi questi provvedimenti possono statuire sul risarcimento del danno, oltre che sulla reintegrazione del lavoratore.

Licenziamenti discriminatori e inversione dell'onere della prova

Il tratto distintivo dei riti speciali sui licenziamenti discriminatori risiede principalmente nel prevedere la sostanziale inversione dell'onere della prova.

In entrambi i riti speciali in esame, infatti, al ricorrente è sufficiente allegare elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.

Verificatosi ciò, spetta poi al convenuto fornire la dimostrazione dell'insussistenza della discriminazione.

Ovviamente, la proposizione di uno dei due riti speciali o del rito del lavoro preclude la successiva possibilità di agire successivamente con un rito diverso.

Le altre novità sul processo del lavoro

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Infine, con riguardo al rito del lavoro, il testo della legge di riforma dispone anche che il Governo, nei suoi provvedimenti di attuazione, dovrà prevedere la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità.

Nella negoziazione assistita, le parti dovranno avvalersi di un avvocato ed eventualmente di un consulente del lavoro.


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