Il dlgs n. 170/2021 modifica il Codice del Consumo con regole nuove in materia di vendita dei beni e ai rimedi esperibili in caso di difetti di conformità

Nuove regole sulla vendita dei beni

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Sulla GU n. 281 del 15 novembre 2021 è stato pubblicato il dlgs n. 170/2021 che attua la direttiva UE 2019/771 e che riforma alcuni aspetti della vendita di beni come disciplinata dal Codice del Consumo, contenuto nel dlgs n. 206/2005.

Il decreto va a modificare alcuni aspetti dei contratti di vendita online e off line conclusi tra consumatore e venditore come la conformità dei beni al contratto, i rimedi esperibili in caso di difetto di conformità, le modalità in cui detti rimedi possono essere esperiti e le garanzie convenzionali.

A cambiare formulazione sono gli articoli del Codice del Consumo dal 129 al 135 septies, che come prevede l'art. 2 del decreto saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Vediamo quali sono le principali novità previste dal decreto.

Requisiti dei beni e conformità al contratto

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Il bene oggetto della vendita si considera conforme al contratto se soddisfa i seguenti requisiti:

  • deve corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità stabilite nel contratto, essere funzionale, compatibile e interoperabile e possedere le altre caratteristiche previste dal'accordo;
  • essere idoneo a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, comunicato al venditore fino alla conclusione del contratto
    e da questi accettato;
  • essere dotato di tutti gli accessori e le istruzioni di funzionamento anche relative alla installazione;
  • essere fornito degli aggiornamenti previsti;
  • essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
  • possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello messo a disposizione del consumatore;
  • essere munito degli accessori (es: imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi);
  • possedere quantità, qualità e caratteristiche (durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente presenti in un bene dello stesso tipo.

Si stabilisce anche che, salvo prova contraria, il difetto di conformità che si manifesta entro un anno dalla consegna, deve considerarsi presente già al momento della consegna a meno che questa ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o del difetto.

Per quanto riguarda i beni con elementi digitali per i quali è prevista la fornitura continuativa l'onere della conformità entro un determinato periodo di tempo spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità.

Responsabilità del venditore per difetti di conformità

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Il nuovo art. 131 del Codice del Consumo prevede che anche l'errata installazione dei beni può rappresentare, in determinate condizioni, un difetto di conformità.

Difetto di conformità che, ai sensi del nuovo art. 133 rende responsabile il venditore, se esistente al momento della consegna ai sensi dell'art. 61 e che si manifesta nei due anni successivi da questo momento.

Responsabilità del venditore che si verifica per ogni difetto di conformità anche nei due anni successivi alla vendita di beni con contenuti digitali se il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un certo periodo di tempo.

Termine di responsabilità che però si riduce a un anno se i beni venduti sono usati.

Obblighi del venditore e del consumatore

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Il venditore di beni con elementi digitali deve informare il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, relativi anche alla sicurezza, affinché i beni mantengano la loro conformità nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali o in base a quanto indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.

Il venditore non è responsabile tuttavia per difetti di conformità relativi all'aggiornamento se il consumatore non lo installa entro un determinato termine a condizione che sia stato informato della disponibilità dell'aggiornamento, delle conseguenze derivanti dalla mancata installazione e gli siano state fornite le istruzioni relative.

Regresso del venditore

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Il venditore potrà agire in regresso quando la sua responsabilità nei confronti del consumatore è in realtà imputabile ad azioni od omissioni commesse dai soggetti che hanno agito nei passaggi anteriori alla catena contrattuale distributiva, se poi ha ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore avrà un anno dall'esecuzione della prestazione per agire in regresso nei confronti del responsabile o dei responsabili per ottenere quanto reintegrato.

Difetto di conformità e rimedi per il consumatore

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I nuovi articoli 135 bis, ter e quater disciplinano i vari rimedi messi a disposizione del consumatore per porre rimedio alla consegna di beni che hanno presentato difetti di conformità, ossia ripristino della conformità mediante sostituzione o riparazione, riduzione proporzionale del prezzo e risoluzione consensuale del contratto.

Garanzie convenzionali

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Il nuovo articolo 135 -quinques dispone che la garanzia convenzionale vincola chi la offre e quando è il produttore a offrire al consumatore una garanzia di durabilità del bene la responsabilità è sua per tutto il periodo di durata della garanzia in relazione alla riparazione e sostituzione. Garanzia convenzionale che deve fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna e che deve essere redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile.

Quanto previsto dalle disposizioni del codice del consumo non impedisce al venditore di fornire al consumatore condizioni più favorevoli e di maggiore tutela. Al contrario è nullo ogni patto che non preveda le garanzie minime previste dalle disposizioni analizzate e riformate.

Scarica pdf Dlgs n. 170/2021 GU

Foto: 123rf.com
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