L'INPS fornisce i dettagli sulle tutele previste per la quarantena e la malattia per i lavoratori fragili contemplate dal decreto cura Italia

Niente tutele nel 2021 per le quarantene Covid

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Con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 (sotto allegato) l'INPS fornisce importanti chiarimenti in relazione alla tutela per la quarantena, a quella per lavoratori fragili e a quella per malattia conclamata Covid.

Prima di tutto l'Istituto ricorda che ai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva, l'art. 26 comma 1 del decreto n. 18/2020 ha riconosciuto la tutela della equiparazione dei suddetti periodi a quelli per malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, non computabile però ai fini del periodo di comporto.

In relazione alla quarantena, in particolare, l'Istituto ricorda di aver ricevuto indicazioni in merito alla validità, ai fini del riconoscimento della indennità per l'anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non è stato possibile reperire indicazioni in merito al provvedimento redatto dall'operatore della sanità pubblica.

Le sedi territoriali INPS in seguito hanno quindi, tramite i loro uffici medico legali, svolto l'attività di controllo necessaria per regolarizzare le posizioni prive del provvedimento suddetto.

L'INPS però fa presente che per il 2020, per le tutele suddette, è stato previsto uno stanziamento di 663,1 milioni di euro e che il legislatore per il 2021 non ha previsto stanziamenti per la quarantena, per cui, a meno che non intervengano ulteriori provvedimenti, nel 2021 l'Istituto non potrà riconoscere le tutele previste.

Per i lavoratori fragili tutele fino al 30 giugno 2021

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Per quanto riguarda invece le tutele per i lavoratori fragili l'INPS ricorda quella prevista dall'art 26 comma 2 del decreto n. 18/2020: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero."

Poiché la norma prevede le indicate tutele fino al 30 giugno 2021 e considerato che sono stati stanziati per le stesse 282,1 milione di euro, l'INPS provvederà in questi limiti al riconoscimento della prestazione.

Malattia conclamata: tutele secondo la gestione ordinaria

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Per chi ha contratto il Covid il Ministero ha autorizzato l'INPS al riconoscimento della tutela della malattia secondo la gestione ordinaria.

La valorizzazione dei periodi nell'estratto conto dell'assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti:

  • per l'anno 2020 in relazione al codice evento MV6 (quarantena) e al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili");
  • per l'anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e solo in relazione al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili").

L'INPS infine ricorda infine che le indennità previste per tutte le tutele suddette (quarantena, malattia conclamata, lavoratori fragili) saranno riconosciute nei limiti di spesa e solo fino alle scadenze sopra indicate, con recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e con conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.

Scarica pdf Messaggio INPS n. 2842/2021

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