Primi chiarimenti dell'Inps sull'esonero contributo del 100% per chi assume giovani. L'incentivo però non è ancora fruibile in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea

Esonero sì, ma si attende la Commissione europea

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Arrivano dall'Inps le prime indicazioni sull'esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

A trattare il tema, è la circolare numero 56 del 12 aprile 2021 (in allegato), che però può solo dare alcune indicazioni sulla disciplina dell'esonero contributivo poichè il beneficio non è ancora fruibile in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea che deve adottarla secondo le regole del c.d. Temporary framework, il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato concessi durante il periodo di emergenza epidemiologica da virus COVID-19 approvato il 19 marzo 2020 e modificato da ultimo il 28 gennaio scorso.

Assunzione giovani, i rapporti di lavoro incentivati

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La circolare chiarisce che l'incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione, abbia un'età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni. Non potranno beneficiare dell'esonero i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo riguarderà anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Restano escluse le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro

o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Assunzione giovani, misura dell'incentivo

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L'incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, e? pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile e?, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Vanno escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarieta? alle gestioni previdenziali di riferimento.

Si fa infine presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, l'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 specifica che la misura spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell'evento incentivato.

Scarica pdf circolare Inps n. 56/2021

Foto: 123rf.com
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