Ecco le prestazioni assistenziali straordinarie Covid-19 (2021) deliberate dal consiglio d'amministrazione di Cassa Forense

Cassa forense, i nuovi provvedimenti d'indennizzo

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Dalla Cassa forense arrivano ben 3 milioni di nuovi indennizzi agli iscritti colpiti dal coronavirus. Lo annuncia una nota del sito pubblicata il primo aprile scorso, ricordando che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 marzo, ha deliberato una serie di provvedimenti straordinari a favore degli iscritti in caso di infezione da virus Sars-Cov-2, contratta tra il 1°/11/2020 e il 30/4/2021 e non indennizzata in forza di precedenti misure assistenziali:

- a) 4.000 euro ai superstiti dell'iscritto per i decessi avvenuti fino al 31/1/2021;

- b) 4.000 euro ai superstiti dell'iscritto per i decessi avvenuti dal 1°/2/2021 al 30/4/2021 che non abbiano titolo a godere della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa Forense, tramite EMAPI (iscritti ultra 75enni);

- c) 3.000 euro in caso di ricovero ospedaliero dell'iscritto in reparto di terapia intensiva;

- d) 1.500 euro in caso di ricovero ospedaliero dell'iscritto della durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva;

- e) 1.000 euro in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell'iscritto, determinato da infezione da Sars- Cov-2, della durata di almeno 21 giorni certificati dal medico curante o dal Servizio Sanitario Nazionale e accompagnato da autocertificazione circa l'impossibilità a svolgere l'attività professionale nell'intero periodo di isolamento.

Cassa forense, requisiti per l'indennizzo

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Nell'ultimo caso sono stati stanziato 2 milioni, per il resto lo stanziamento è di un milione di euro. Per poter ricevere l'indennizzo è richiesto il requisito della regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti dell'Ente, con possibilità di presentare, all'atto della domanda, richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Reg. Unico Previdenza Forense) o di aderire ad accertamenti già avviati dalla Cassa (art. 75 Reg. Unico Previdenza Forense).

Cassa forense e Covid, la domanda

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Le domande per l'ammissione ai benefici di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere presentate solo online mediante l'apposita procedura che sarà disponibile sul sito della Cassa nella sezione "accesso riservato" a partire dal 15 aprile 2021 e fino al 30/6/2021, per contagi contratti e certificati entro il 30/4/2021. Saranno escluse le domande inviate prima del 15/4/2021 in forma diversa dalla modalità on line indicata. E' ammesso l'invio di domande cartacee solo per i beneficiari di cui alle lettere a) e b), da parte dei superstiti dell'iscritto.Tutte le misure non sono cumulabili tra loro né con le misure tipiche previste dal vigente Regolamento dell'Assistenza - Art. 2, comma 1 lett. a) e art. 14 comma 1 lett. a).


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