La legge 176/2020 ha reso possibile raggiungere un accordo di composizione della crisi omologato per i debiti con lo Stato anche senza adesione del fisco

Via libera al taglio dei debiti con lo Stato

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La legge 176/2020, di conversione del DL 137/2020, in vigore dal 25 dicembre 2020, ha modificato notevolmente la disciplina degli accordi nella normativa sulla crisi da sovraindebitamento, prevedendo la possibilità di falcidiare anche i debito con lo Stato, persino in assenza di adesione da parte dell'Erario.

Vediamo in che modo.

L'originaria formulazione della legge n. 3/2012

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I presupposti previsti dalla legge 3/2012 per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento sono previsti dall'articolo 7 che, al terzo periodo del comma 1, prima della recente riforma, prevedeva che: "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."

In merito alla falcidiabilità dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, tuttavia, era doveroso un cambiamento di rotta, anche perché sul tema erano già intervenute sia la giurisprudenza di merito che la Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra la procedura dei soggetti che accedevano alla legge sul sovraindebitamento e quelli invece che accedevano ai concordati prefallimentari.

Sul tema, in effetti, era già intervenuto il decreto legislativo n. 143/2019 che ha dato vita al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 15 agosto 2020, a seguito della grave crisi epidemiologica da COVID-19 è attualmente fissata al 1° settembre 2021.

La falcidia dei debiti con lo Stato è già legge

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Il rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa ha reso doveroso anticipare un intervento incisivo sulla legge 3/2012, che ancora oggi è la normativa di riferimento per le procedure di sovraindebitamento avviate dai consumatori e dai piccoli imprenditori non fallibili.

Così, la legge n. 176/2020 (all'art. 4-ter rubricato "Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti") ha previsto numerose modificazioni alla legge 3/2012. Nello specifico, per la falcidia del debito nei confronti dello Stato, tale periodo ha disposto la soppressione del terzo periodo del comma 1 dell'art 7 della legge 3/2012 sopracitato, con la conseguenza che oggi è possibile anche falcidiare i debiti con lo Stato.

L'impegno dell'Agenzia delle entrate

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A tale proposito, si ritiene opportuno segnalare che l'Agenzia delle Entrate è già intervenuta con una circolare, la n. 34/E del 2020 qui sotto allegata, specificando che: "In tale nuovo e complesso scenario, l'Agenzia delle entrate è chiamata a profondere il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo - nell'esercizio della propria azione - un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l'attuale congiuntura economica, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali".

Scarica pdf circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2020
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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