L'accordo riguarda il periodo emergenziale per preservare il contraddittorio e dare più spazio alle parti del processo tributario che chiedono la discussione orale nei casi complessi

Un protocollo per le udienze da remoto

[Torna su]

Arriva da Uncat (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) ed è indirizzato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria un Protocollo delle udienze da remoto, operativo fino alla fine dello stato di emergenza. L'obiettivo della ricerca d'intesa è favorire la garanzia del contraddittorio e di oralità del processo, tramite le udienze da remoto o appositi rinvii della causa a fine periodo emergenziale. L'idea di partenza è che nonostante il ministero dell'Economia abbia dato attuazione alle udienze da remoto e lo stesso CPGT sia intervenuto con proprie linee guida, nelle commissioni tributarie i decreti dei presidenti ritengono, nella maggioranza dei casi, la trattazione documentale (allo stato degli atti) o scritta (con invio di memorie scritte da parte delle parti) le uniche alternative perseguibili. Secondo l'Unione, invece, queste decisioni compromettono il principio di contraddittorio e di oralità a danno delle parti e dei contribuenti, soprattutto in caso di cause complesse che necessitano di un confronto diretto e a più voci.

Uncat, le proposte contenute nel protocollo

[Torna su]

Per quanto riguarda le udienze in presenza, ove sia possibile serve fissarle in condizioni di sicurezza sanitaria, devono essere chiamate in fasce orarie differenziate, tenendo conto della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte.

Per le udienze da remoto (articolo 27, comma1, Decreto legge Ristori), anche se solo una parte, con istanza, insiste per la discussione, la causa dovrà essere celebrata mediante il collegamento da remoto, stabilendone la durata secondo i precedenti criteri legati alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte.

Le cause già fissate per la trattazione (articolo 27, comma 2, Decreto legge Ristori). in pubblica udienza o in camera di consiglio passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti insista per la discussione in remoto. Le parti possono inoltre chiedere che la causa venga trattata per iscritto nel periodo emergenziale.

Per il caso della trattazione per iscritto se non è sia possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica, la causa viene rinviata ad altra udienza fissata nel periodo emergenziale, ovvero, se i carichi dei ruoli non lo consentono, a nuovo ruolo. In tale caso la causa verrà trattata in presenza nella fase post emergenziale.

Per le istanze di rinvio: se almeno una delle parti presenta istanza di rinvio della trattazione a data post-emergenziale per la discussione orale in presenza, l'istanza è valutata favorevolmente, in ragione della rilevanza, novità e complessità delle questioni controverse, del loro valore, del numero dei documenti da esaminare, e di quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento. L'eventuale rigetto delle istanze vienedisposto dal Presidente, con decreto motivato, in caso di rilevata compromissione del diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo, e nel caso in cui la particolare semplicità delle questioni controverse consenta di far prevalere le esigenze di economia processuale.

Modalità di svolgimento dell'udienza da remoto

[Torna su]

Il protocollo, in particolare, indica le modalità con le quali si dovrà procedere allo svolgimento dell'udienza da remoto. in particolare: nel giorno e all'ora fissata per l'udienza viene attivato dal segretario referente il collegamento mediante la piattaforma e con le modalita? precedentemente comunicate. Se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non risulta possibile, il segretario referente li contatta a mezzo telefono ed e-mail per attivare la connessione mancante. Attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, dichiarata aperta l'udienza.

Ed ancora Il giudice, i difensori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinera? l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; e? vietata la registrazione dell'udienza.

La produzione di documenti in udienza camerale, ove ammissibile, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potra? avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dalla Commissione - e varra? come mera esibizione, con necessita? di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa processuale.

Cosa succede in caso di insuperabili problemi di connessione, iniziali o insorti nel corso del collegamento, l'udienza verra? rinviata per consentire il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza di tutte le parti e dei componenti del collegio giudicante; in attesa del nuovo collegamento; se il rinvio riguarda una udienza cautelare, il Presidente del collegio potra? eventualmente adottare provvedimenti cautelari urgenti.

Scarica pdf protocollo Uncat

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: