Contratto di trasporto aereo. Natura giuridica del rapporto intercorrente. Fattispecie di cancellazione del volo. Conseguenze. Risarcimento del cd. "danno supplementare". Richiamo alla normativa Comunitaria.
(Avv. Riccardo Carlone - www.studiocarlone.it)
Il proliferare delle Compagnie aeree "low cost" nell'ultimo decennio se da una parte ha permesso un ampliamento dell'offerta e l'abbassamento dei prezzi applicati all'utente finale, dall'altra, indubbiamente, proprio per il tentativo del vettore di ottimizzare i costi, ha comportato una diminuzione della qualità del servizio e, statisticamente, un aumento del numero di tratte cancellate o partite in ritardo rispetto all'orario pattuito.

Analizzando, quindi, gli aspetti "patologici" del contratto in queste evenienze bisogna partire dal noto presupposto che attraverso l'acquisto di un biglietto aereo intercorre tra l'utente e la Compagnia aerea un contratto di trasporto aereo a prestazioni corrispettive con obbligazione di "risultato", la cui causa consiste nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro, regolamentato, fra le altre: i) dagli artt. 941 e ss. del cod. nav. posti in materia di trasporto di persone e bagagli nella navigazione aerea, con particolare riguardo agli artt. 947, 949 e 949 bis cod. nav. il disposto dei quali, se da una parte prescrive come "Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle" (estratto dall'art. 949 bis cod. nav.) dall'altra rimanda, per l'individuazione dei correlati diritti disattesi del passeggero, alla normativa Comunitaria (art. 947 cod. nav.); ii) dal Regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261/2004 che dispone per i Paesi Membri "regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato".
Passando a trattare la cennata casistica di cancellazione unilateralmente disposta dal vettore aereo del volo, secondo la normativa richiamata, nel caso ciò avvenga con mancata, e provata, tempestiva comunicazione da parte della Compagnia - supportata dall'offerta di una soluzione alternativa e comunque manifestata secondo i principi di buona fede contrattuale - determina un inadempimento della stessa al correlato obbligo contrattuale assunto nei confronti della propria controparte contrattuale, aggravato ove sia accomunato anche (come spesso accade quando il cliente ignaro della cancellazione si reca ugualmente presso l'aeroporto) anche all'accessorio disatteso obbligo di assistere i clienti nel ricercare soluzioni di viaggio alternative all'imprevista cancellazione.
Per fattispecie come quelle esaminate, il già citato Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 - che potrà essere utilizzato anche in ragione dell'espresso rinvio operato alla normativa Comunitaria dall'art. 947 cod. nav. in caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza - istituisce regole comuni in materia di "compensazione" ed assistenza ai passeggeri nell'ipotesi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Nello specifico l'art. 1, n.1, del Regolamento, intitolato all'"Oggetto", prevede espressamente: "Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di: a)negato imbarco a passeggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo"
L'art. 5 del citato Regolamento dispone che: "in caso di cancellazione del volo ai passeggeri interessati a) è offerta l'assistenza del vettore operativo… b) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo …".
La suddetta compensazione pecuniaria non è dovuta, da parte del vettore aereo, laddove dimostri di aver assolto a specifici oneri informativi nei confronti dei passeggeri previsti nel comma 1 del citato articolo 5 del Regolamento.
Oneri non soddisfatti dalla Compagnia convenuta nella classica fattispecie in analisi in quanto accade che, usualmente, il passeggero apprenda della cancellazione del volo solo in prossimità della partenza.
Risulta, in questi casi ed ai sensi di Legge (art. 4, comma 3 del Regolamento che recita come "In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.") innanzitutto dovuto all'utente l'indennizzo forfettario e standardizzato di euro 250,00 pro capite quale c.d. "compensazione pecuniaria", previsto e disciplinato dall'art. 7, comma 1 punto a) del Regolamento CE n. 261/2004 che dispone come "Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri".
Nonché il risarcimento del cd. "danno supplementare" ex art. 12 del Regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261/2004.
Il sopracitato combinato fra gli artt. 1, 5 e 7 del Regolamento prevede, infatti, solo i "diritti minimi" dei passeggeri in caso di cancellazione del volo.
Il successivo art. 12 precisa anche invece che "il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare", dovendosi intendere con tale locuzione la salvezza del diritto dei clienti della Compagnia inadempiente a vedersi risarciti anche gli ulteriori danni patrimoniali subìti a causa della cancellazione del volo, in applicazione della normativa nazionale in materia.
Tale disposizione consente quindi al Giudice nazionale di condannare il vettore aereo a risarcire il danno occasionato ai passeggeri dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo sulla base di un fondamento giuridico diverso dal Regolamento n. 261/2004, vale a dire, segnatamente, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale (Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III, 13.10.2011).
Pertanto ben potrà affermarsi che le misure uniformi e immediate adottate ai sensi del Regolamento n. 261/2004 non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel caso in cui lo stesso inadempimento del vettore aereo ai suoi obblighi contrattuali causi loro anche danni che facciano sorgere un diritto a indennizzo, possano intentare comunque ed autonomamente le azioni di risarcimento dei detti danni (Corte di Giustizia Europea sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA).
Il richiamo fatto sul tema dalla Giurisprudenza Comunitaria, poi, alla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale (ut supra Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III, 13.10.2011), comporta l'applicabilità all'Istituto del "risarcimento supplementare": i) degli artt. 19, 22 e 29 della convenzione di Montreal, applicabili, in virtù dell'art. 3, n. 1, del Regolamento n. 2027/97, alla responsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno Stato membro, che precisano le condizioni in cui, successivamente al ritardo o alla cancellazione di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni su base individuale da parte dei vettori responsabili di un danno derivante dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo; ii) della normativa Nazionale disposta in materia di inadempimento contrattuale e danni collegati ad esso risarcibili alla parte adempiente.
Nessun dubbio, quindi, che al risarcimento del danno per inadempimento del contratto di trasporto aereo previsto dall'art. 7, comma 1 punto a) del Regolamento CE n. 261/2004, possa essere aggiunto il danno patrimoniale subito per la perdita del volo (conforme a tale impostazione sempre Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. III, 13.10.2011, n.83/10 e, per la Giurisprudenza Nazionale di merito applicativa: Trib. Roma Sez. IX, Sent. 23-05.2011; Giudice di Pace Milano Sez. IV, 02-09-2010) secondo i principi generali previsti dal Codice Civile ex artt. 1681, 1218 e 1223 e dagli artt. 5 e 8 del Regolamento CE n. 261/2004.
Di diversa natura, invece, è il diritto dell'utente a vedersi risarcito il danno non patrimoniale subìto a causa della cancellazione del volo aereo.           
Sul tema la Corte di Giustizia UE, sez. III, con la già annotata Sentenza 13 ottobre 2011, n°C-83/10, ha dichiarato che il danno suscettibile di risarcimento, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n.261/2004, può essere un danno di natura non solo materiale, ma anche morale ("..occorre ricordare che, nella sua sentenza  6 maggio 2010, causa C-63/09, Walz, la Corte ha dichiarato che i termini <

> e  <>, contemplati al contemplati al capitolo III della convenzione di Montreal, nella sua versione francese, debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale. Ne consegue che il danno suscettibile di risarcimento, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n.261/2004, può essere un danno di natura non solo materiale, anche morale". Cfr. anche Trib. Roma Sez. IX, Sent., 17-02-2012).
Nella casistica dibattuta va analizzato il turbamento psichico connesso innegabilmente alla mancata esecuzione del contratto di trasporto da parte del vettore aereo conosciuta solo nell'imminenza della partenza (si pensi ove trattasi di una programmata vacanza) nonché di ogni obbligo di assistenza previsto dall'art.5 lett. a) del Regolamento CE n.261/2004.
La Giurisprudenza, infatti, in più occasioni ha riconosciuto, tra i danni soggetti a risarcimento a titolo non patrimoniale, il pregiudizio subito dal turista per non aver goduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzato prima della partenza, imputabile a terzi.
Il turista, è stato evidenziato, si trova in una condizione di disagio e sofferenza per non aver potuto usufruire in modo completo di un'occasione di svago, riposo, piacere, come realizzazione della propria libertà individuale e personalità, in violazione, dunque, degli artt. 2 e 32 Cost (Cfr. tra le altre: Trib. Foggia Sez. I, 13 settembre 2012; Trib. Cagliari Sent., 27 febbraio 2008; Giudice di pace Roma, 12 dicembre 2007; App. Milano Sez. II, 14 febbraio 2003).
Usufruire di un periodo di riposo, ancorché breve, senza subire disagi o alterazioni della normale programmazione data a quel particolare momento dell'esistenza costituisce, quindi, un vero e proprio diritto rilevante giuridicamente nelle ipotesi di inadempimento del contratto di trasporto aereo.
Appare, ormai, ultroneo distinguere tra le singole voci danno (es. morale soggettivo, esistenziale), poiché le stesse vengono tutte assorbite nell'ambito del danno non patrimoniale e meritano in ogni caso ristoro.
A tal fine, invece, rileva come nell'ambito del "disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore… non possono formare oggetto di prova diretta…" (Cass. Civ. Sez. III, 11-05-2012, n.7256).  
Nel caso in esame, allora, i parametri - necessari e sufficienti - cui guardare per la liquidazione del danno non patrimoniale sono già rappresentati da: l'inadempimento contrattuale, la violazione degli obblighi di assistenza normativamente previsti, il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l'irripetibilità dell'occasione perduta.
Liquidazione che dovrà essere computata, caso per caso, valutando la gravità della condotta illegittima della Compagnia e le conseguenze che ne sono derivate, il tutto in applicazione del criterio della liquidazione secondo equità del danno, conforme alle disposizioni normative del Codice Civile (art. 1226 c.c.), qualora manchino, non per colpa dell'istante ma per oggettiva impossibilità di quantificazione, criteri obiettivi per la esatta valutazione del pregiudizio considerato (Cass. Civ. 04.09.1990  n. 9118 e ss.), ed in ossequio al corollario che prevede come, nelle cause relative a rapporti giuridici derivanti da contratti, il Giudice debba accertare ex art. 2697 c.c. (iuxta alligata ac probata) l'an debeatur, e dopo aver così accertato l'an debeatur può raggiungere il quantum debeatur con valutazione equitativa utilizzando lo strumento di cui all'art. 1226 c.c.
Volendo in definitiva dare una impostazione pratica dell'approfondimento sin qui operato, nonché dell'opera richiesta al legale incaricato da un proprio assistito di azionarsi nei confronti della Compagnia aerea colpevole di aver unilateralmente disposto la cancellazione del volo senza preventiva e tempestiva comunicazione, omettendo di adempiere ai minimi obblighi di assistenza del passeggero e di offerta della soluzione alternativa, ne consegue come il professionista dovrà nell'atto introduttivo del giudizio in primis richiedere di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del vettore al contratto di trasporto intercorso fra le parti e agli obblighi di assistenza previsti dall'art. 5 lett. a) del Regolamento CE n.261/2004, in seconda battuta di accertare e dichiarare il conseguente diritto dell'utente a vedersi risarcito il danno collegato a tale inadempimento a titolo di "compensazione pecuniaria" ammontante ad Euro 250,00, così come previsto e calcolato dal Regolamento CE n. 261/2004, in ulteriore e cumulativa istanza di accertare e dichiarare il diritto dello stesso al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale a titolo di cd. "danno supplementare" ex art. 12 del Regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261/2004.
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