Anche il Notariato, ovviamente, ha approvato qualche tempo fa un regolamento per la formazione permanente della categoria. Accade che un notaio piemontese attesta falsamente a proprio vantaggio la partecipazione ad eventi formativi validi per il conseguimento di crediti professionali. Il professionista, in un primo tempo, era stato assoggettato alla mera censura; su ricorso del Consiglio Notarile la Corte d'Appello di Torino rivisita la vicenda ed irroga la sospensione. Contro tale drastica misura il notaio propone ricorso per cassazione, spuntandola sotto l'aspetto della misura del provvedimento disciplinare. Infatti, con sentenza del 25 marzo 2010 la Corte di Cassazione (la pronuncia reca il n°7170) invita tra l'altro il Consiglio Notarile a prendere in considerazione, prima di decidere, il comportamento irreprensibile sino a quel momento tenuto dal professionista. Talché, poteva ravvisarsi sufficiente la sola misura della censura anche perché erano inesistenti i presupposti del falso ideologico, stanti i rapporti interni tra notaio e Collegio Notarile. Oltretutto, con l'invio della lettera redatta dal notaio e diretta al Consiglio di appartenenza non poteva considerarsi leso il prestigio ed il decoro notarile, con ciò pervenendosi alla non punibilità.
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