L'Inps con circolare n. 14 del 2 febbraio 2010 rende noto che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, per il corrente anno 2010, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall'art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo
28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013. Termini e modalità di versamento. I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: - 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; - entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010.

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