Il Min. del Lavoro, con circolare 29 ottobre 2009, n. 30 afferma che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato dal committente privato per lavori non soggetti al permesso edilizio contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Inoltre, nei cantieri edili i cuin lavori si presentino meno complessi, è sufficiente la figura del coordinatore esecutivo senza che sia necessario affiancargli il coordinatore della progettazione. Ciò spiega perché il coordinatore esecutivo debba essere nominato subito, in quanto dovrà fare le veci del coordinatore per la progettazione e svolgere le funzioni assegnate a ques'ultimo. Infatti, una volta nominato, avrà gli stessi poteri del coordinatore per la progettazione previsti dall'art. 91 testo Unico, da realizzare in corso di progettazione dell'opera, ossia:
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera
- coordinare le attività preliminari di progetto e quelle delle successive fasi lavorative.
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera
- coordinare le attività preliminari di progetto e quelle delle successive fasi lavorative.
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