Ritenuto che nel corso di due giudizi civili riuniti promossi da xxx e xxxx contro l'Istituto nazionale di previdenza per I dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), «nella parte in cui consente una interpretazione volta a non applicare il beneficio della restituzione dei contributi a tutti I dipendenti della ex Agensud, che, cessato ex lege il rapporto di lavoro con tale Agenzia ed esercitata l'opzione "b" di cui all'art. 14-bis, comma 1 dello stesso decreto, siano transitati presso amministrazioni statali ricongiungendo il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e non abbiano scelto il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza»; che il giudice a quo espone che il Consiglio di Stato, il quale inizialmente aveva affermato che anche gli ex dipendenti della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) che non fossero cessati dal servizio nel periodo indicato dalla norma censurata (cioè dal 13 ottobre 1993 all'8 febbraio 1995) avevano diritto ad ottenere la restituzione dei contributi non utili a fini pensionistici, successivamente si è espresso in senso contrario sia in sede consultiva, sia in sede giurisdizionale;
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